Cassazione Civile, Sentenza n. 24363/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva convenuto in giudizio la Comunità Montana chiedendo il rilascio di aree occupate lungo il tracciato della dismessa linea Potenza–Laurenzana e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale di Potenza rigettò la domanda per difetto di legittimazione attiva; la Corte d'Appello confermò ritenendo che la ricorrente non avesse provato la proprietà o un titolo che le consentisse di proporre un'azione reale sulle aree, avendo dichiarato alternativamente di agire quale gestore/successore senza fornire prova della sdemanializzazione o del trasferimento della proprietà a suo favore. Con ricorso per cassazione la società contestava la valutazione della legittimazione e la mancata considerazione della sua qualità di gestore/successore della gestione commissariale governativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati i motivi perché la qualità di "gestore" non conferisce titolo per proporre un'azione reale di rilascio (azione in rem), che può essere esperita solo dal proprietario. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta sdemanializzazione o il trasferimento della proprietà a suo favore, ragion per cui la domanda sarebbe stata comunque respinta. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e precisazione relativa all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 19/11/1997 n. 422, art. 8
I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative.
La norma stabilisce il trasferimento dei beni alle regioni; la Corte ha interpretato che tale trasferimento non attribuisce automaticamente la proprietà alla società ricorrente e che la mera disponibilità o gestione non equivale alla titolarità del diritto reale necessario per agire in rilascio.
Legge 15/12/1990 n. 385, art. 7 comma 3
gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti.
La 'piena disponibilità' prevista dalla norma non equivale alla proprietà; la Corte distingue chiaramente tra disponibilità/uso e titolarità del diritto reale, che è necessaria per la domanda di rilascio.
Articoli del codice di procedura civile (art.112, art.115, art.183, art.342, art.345, art.360 n.4)
Richiamati dalla ricorrente come violati: la Corte rileva che i motivi erano mal formulati e, soprattutto, che anche se valutati nel merito la carenza di titolo reale della ricorrente avrebbe determinato comunque il rigetto. Art.360 n.4 riguarda la violazione di norme processuali; la Corte ritiene inammissibile o infondata la censura relativa alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla valutazione probatoria.
Norme e giurisprudenza relative alla notificazione telematica (art.16-septies d.l. n.179/2012; art.16-bis comma 7; decisione Corte Cost. n.75/2019; Cass. Sez. 2 n.29584/2021)
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso nonostante la notifica si sia perfezionata il giorno successivo al termine breve, in applicazione della decisione della Corte Costituzionale che ha corretto le modalità di perfezionamento della notificazione telematica; è necessario che la ricevuta del gestore PEC sia generata entro la fine del giorno di scadenza.
D.P.R. n.115/2002 art.13
La Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato, secondo le disposizioni sul contributo processuale.
Massime di principio
- La qualità di 'gestore' o di successore nella gestione amministrativa di beni non attribuisce di per sé la titolarità del diritto reale necessario per proporre azioni in rem (es. domanda di rilascio): solo il proprietario o chi abbia acquisito il diritto reale può agire per rivendicare o ottenere il rilascio.
- Chi agisce per il rilascio di beni deve provare il proprio titolo di proprietario o un atto formale di sdemanializzazione/trasferimento: la mera disponibilità, gestione o 'piena disponibilità' secondo norme speciali non è sufficiente.
- Il valore probatorio degli atti amministrativi che trasferiscono o modificano la destinazione dei beni è determinante: in assenza di prova documentale dell'avvenuto trasferimento della proprietà, la domanda sarà probabilmente respinta.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità esamina anche la fattibilità della domanda alla luce della natura giuridica dell'azione (reale vs personale); questioni di titolo sostanziale possono condurre al rigetto anche se censurate solo sotto profili processuali.
- Sulle notificazioni telematiche, per il calcolo dei termini è necessario verificare la generazione della ricevuta PEC entro la fine del giorno di scadenza, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che tutela il diritto di difesa del notificante.
- Dal punto di vista processuale, le censure in cassazione devono essere adeguatamente formulate nei termini previsti e riferirsi alle corrette norme di impugnazione (art. 360 c.p.c.); la Corte può rigettare motivi anche per inammissibilità formale oltre che per infondatezza sostanziale.
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