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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24432/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di rettifica e dall'atto di contestazione di sanzioni per infedele dichiarazione della provenienza di merce (elementi di fissaggio in acciaio), formalmente dichiarata come proveniente dalle Filippine ma effettivamente originaria da Taiwan, con presunta violazione della disciplina antidumping. CAD Sernav, quale dichiarante doganale per conto dell'importatrice Inox Mare, fu destinataria degli atti in qualità di responsabile solidale. Dopo esito favorevole in primo e secondo grado per la ricorrente, l'Agenzia propose ricorso per cassazione che, con sentenza n. 15347/2019, accolse il secondo motivo dell'appello dell'Amministrazione e rinviò la causa per nuovo esame. CAD Sernav ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c., articolando sei motivi volti a censurare omissione di esame degli atti, errore di fatto, mancata trattazione in pubblica udienza, mancata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, errata considerazione degli obblighi di controllo dell'autorità doganale filippina e inosservanza della giurisprudenza CJEU rilevante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non configurino l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395 n.4 c.p.c., poiché la pronuncia della Corte di cassazione si fondava su valutazioni giuridiche e interpretazioni normative (anche del Reg. 2913/1992/CEE) e non su una percezione erronea, incontrovertibile e fattuale degli atti di causa. La Corte ha altresì escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, valutando esistente una giurisprudenza unitaria sul punto. Sono stati considerati non decisivi gli errori materiali denunciati (errata menzione della denominazione sociale o descrizione merce), e non provata una omissione di lettura della memoria che fosse decisiva ai fini del giudizio. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente in € 7.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito, e si è dato atto degli ulteriori obblighi contributivi ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    Norma richiamata quale procedimento di revocazione; la Corte osserva che la revocazione per errore di fatto richiede prova di una percezione fattuale erronea e non può essere utilizzata per censurare valutazioni giuridiche.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Predisposizione che consente la revocazione per errore di fatto: la Corte precisa che l'errore deve consistere in una falsa percezione della realtà, incontrovertibile sui documenti di causa, e non in un diverso apprezzamento giuridico.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato in rapporto alla procedura 'sezione filtro'; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nella disciplina applicabile a quella procedura.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La Corte ha individuato come pertinente la disciplina del processo camerale prevista da questa norma (procedura presso le sezioni ordinarie dopo il vaglio di inammissibilità/improcedibilità), escludendo l'applicazione della sezione filtro per il caso concreto.

  • art. 381 bis.1 c.p.c.

    La ricorrente lamentava omissione di esame della memoria depositata; la Corte ha rilevato che tale memoria è invece menzionata in sentenza e che, comunque, l'omesso esame costituisce motivo revocatorio solo se decisivo e immediatamente riscontrabile nei fatti.

  • art. 267 TFUE

    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: la Corte ha escluso la necessità del rinvio ritenendo esistente una giurisprudenza comunitaria consolidata sulla materia.

  • Reg. 2913/1992/CEE (codice doganale comunitario)

    La decisione di legittimità è ancorata all'interpretazione del codice doganale comunitario e alla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di accertamento dell'origine e diligenza dell'operatore; la Corte ha rimandato alla necessità che il giudice d'appello rivaluti i fatti alla luce di questi principi.

  • artt. 6 Convenzione EDU e 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    La ricorrente invocava violazione di tali diritti; la Corte ha respinto le doglianze ritenendo che la fattispecie non rientrasse nel procedimento regolato dall'art. 380 bis c.p.c. e che non risultasse violazione procedurale rilevante.

  • art. 101 comma 1 e art. 111 Cost.

    Richiamati rispetto a questioni di diritto alla difesa e al giusto processo: la Corte ha ritenuto infondate le censure in quanto consistenti in valutazioni giuridiche non confutabili come errore di fatto.

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dell'applicabilità degli oneri contributivi previsti dalla norma a carico del ricorrente in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è consentita solo per errori di percezione dei fatti chiari, incontrovertibili dagli atti, non per dissensi circa la corretta valutazione giuridica degli stessi.
  • Le omissioni di esame di memorie o atti costituiscono motivo revocatorio solo se l'omissione è provata e la memoria risultava decisiva, in modo immediatamente rilevabile senza complesse interpretazioni.
  • Errori materiali o di mera forma (es. errata indicazione della denominazione sociale o diversa descrizione della merce) non integrano di per sé i presupposti per la revocazione.
  • Quando la questione riguarda l'interpretazione di norme comunitarie e sussiste giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE, non è sempre necessario il rinvio pregiudiziale; il giudice nazionale può decidere applicando la giurisprudenza esistente.
  • Nelle controversie doganali l'accertamento della diligenza dell'operatore e della responsabilità solidale del dichiarante va valutato alla luce del codice doganale e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, e non è sanabile tramite ricorso di revocazione se la censura riguarda la valutazione giuridica di tali elementi.
  • Le contestazioni procedurali relative all'accesso alla pubblica udienza o alla lettura di atti devono dimostrare un nesso diretto e decisivo con l'esito della decisione per poter integrare motivo revocatorio.

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