LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina propaganda, accesso ai mezzi di informazione, limiti e controlli delle spese elettorali, dichiarazioni e sanzioni per le elezioni politiche e, in parte, per altre consultazioni. Molte disposizioni originarie sono state abrogate o rese non più operative, e le agevolazioni postali risultano soppresse dal 1° giugno 2014 e dal 1° gennaio 2000 per alcune fattispecie.
Disciplina della propaganda elettorale, spese e controlli per le elezioni politiche
Disciplina della propaganda e dell’informazione elettorale
La legge regola l’accesso ai mezzi di informazione e la propaganda elettorale nelle consultazioni per Camera e Senato, con l’obiettivo di assicurare parità di trattamento, completezza e imparzialità dell’informazione durante il periodo elettorale.
Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo
Entro il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, la Commissione parlamentare di vigilanza detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie per garantire spazi di propaganda in condizioni di parità tra liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti di riferimento. La Commissione disciplina anche rubriche elettorali e programmi di informazione elettorale del servizio pubblico.
Presenza di candidati e rappresentanti politici nelle trasmissioni informative
Dalla convocazione dei comizi fino alla chiusura delle votazioni, nelle trasmissioni informative riconducibili a una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti politici e membri di Governo o enti territoriali è ammessa solo per esigenze di completezza e imparzialità dell’informazione. In tutte le altre trasmissioni tale presenza è vietata. La disciplina si applica anche alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.
Altre forme di propaganda
La propaganda tramite manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti della legge sulla propaganda elettorale. Tutte le pubblicazioni di propaganda devono indicare il nome del committente responsabile. Giornalisti, emittenti, tipografi e altri soggetti che producono o forniscono materiali o servizi di propaganda devono verificare che gli ordini provengano dai soggetti legittimati; per la propaganda commissionata da sindacati, categorie o associazioni serve l’autorizzazione del candidato o del mandatario, e i costi rilevano pro quota nel limite di spesa del candidato.
Comunicazioni agli elettori
I comuni il cui territorio ricade in più collegi uninominali devono inviare a ciascun elettore una comunicazione con l’indicazione del collegio uninominale di Camera e Senato nel quale eserciterà il voto e la sottoscrizione delle candidature, ogni volta che i collegi siano determinati o rivisti.
Limiti di spesa e raccolta fondi dei candidati
Le spese elettorali di ciascun candidato sono soggette a un tetto massimo dato da una quota fissa per circoscrizione o collegio e da una quota variabile per ogni cittadino residente nei collegi in cui il candidato si presenta. Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche, la raccolta fondi può avvenire solo tramite un mandatario elettorale, nominato per iscritto e unico per candidato. Il mandatario deve registrare tutte le operazioni su un solo conto corrente bancario, eventualmente anche postale.
Rendicontazione dei candidati e controlli regionali
Entro tre mesi dalla proclamazione, e comunque anche per i candidati non eletti dalla data dell’ultima proclamazione, i candidati devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione patrimoniale richiesta dalla legge, con rendiconto dei contributi, dei servizi ricevuti e delle spese sostenute, allegando gli estratti dei conti utilizzati. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario. Il Collegio verifica la regolarità, rende consultabili gli atti, riceve esposti degli elettori e, in mancanza di contestazioni entro 180 giorni, gli atti si intendono approvati.
Limiti di spesa dei partiti e controllo della Corte dei conti
I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono rispettare un limite complessivo di spesa determinato in base al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi interessati. Devono inoltre presentare alla Corte dei conti un consuntivo delle spese e delle fonti di finanziamento entro 45 giorni dall’insediamento delle Camere; la Corte effettua un controllo di legalità e regolarità documentale e pubblica il proprio referto.
Collegio regionale di garanzia elettorale
È istituito presso la corte di appello, o in mancanza presso il tribunale del capoluogo di regione, un Collegio regionale di garanzia elettorale composto da magistrati, commercialisti o professori universitari. Il Collegio riceve le dichiarazioni dei candidati, effettua controlli, può richiedere informazioni a pubbliche amministrazioni e si avvale dei servizi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Sanzioni e decadenza
Sono previste sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla propaganda, sulle spese elettorali, sugli obblighi di dichiarazione e deposito dei rendiconti. Nei casi più gravi, il superamento dei limiti di spesa o la mancata presentazione della dichiarazione possono comportare l’ineleggibilità o la decadenza del candidato eletto, secondo le procedure previste.
Agevolazioni fiscali, postali e interventi dei comuni
Per determinati materiali e servizi di propaganda commissionati nei 90 giorni precedenti varie elezioni si applica l’aliquota IVA del 4 per cento. I comuni devono mettere a disposizione locali per conferenze e dibattiti ai soggetti politici in misura eguale, e possono organizzare servizi di trasporto nel giorno delle elezioni. Le agevolazioni postali sono però soppresse dal 1° gennaio 2000 e, in via ulteriore per le tariffe agevolate richiamate, dal 1° giugno 2014.
Estensione ad altre elezioni
Molte disposizioni della legge si applicano, con i limiti indicati, anche alle elezioni europee, regionali, provinciali e comunali. Sono invece abrogate varie disposizioni originarie della legge stessa, oltre agli articoli resi inapplicabili da interventi successivi.
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