L.R. Toscana 74/2004
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (5) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Toscana, l’intero procedimento elettorale per il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta: indizione, presentazione e ammissione di liste e candidature, simboli, ricorsi, scrutinio, proclamazione, spese elettorali e scelta degli scrutatori. Regola anche i rimborsi ai comuni e i limiti di spesa per campagne e ballottaggio.
Procedimento elettorale per Consiglio regionale e Presidente della Giunta toscani
Procedimento elettorale per il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta toscani
La legge regionale disciplina in modo organico le fasi del procedimento elettorale per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana. Si tratta della normativa operativa di dettaglio, applicabile nel territorio toscano e coordinata con la legge regionale n. 51/2014 e con la normativa statale richiamata.
Indizione delle elezioni e comunicazioni istituzionali
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi per una data non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del quinquennio. Il decreto:
- indica il numero minimo e massimo dei candidati circoscrizionali per ciascuna lista, sulla base della disciplina regionale richiamata;
- stabilisce la data di votazione e gli orari di apertura dei seggi;
- è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci, ai presidenti delle Corti d’appello competenti e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali. I sindaci devono dare notizia agli elettori con manifesto affisso almeno quarantacinque giorni prima del voto.
Uffici elettorali competenti
L’ufficio centrale circoscrizionale è quello costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia secondo la disciplina statale richiamata. L’ufficio centrale regionale è quello costituito presso la Corte d’appello del distretto in cui si trova il capoluogo della Regione.
Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature a Presidente
Le liste circoscrizionali, comprensive degli eventuali candidati regionali, si presentano all’ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione; in tale periodo la cancelleria resta aperta dalle ore 8 alle ore 20, festivi compresi. Alla presentazione devono essere allegati, tra l’altro:
- i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, rilasciati entro 24 ore;
- le accettazioni di candidatura con firma autenticata e dichiarazione di non trovarsi in cause di incandidabilità o divieto;
- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ciascun candidato;
- la dichiarazione che attesta, nei casi previsti, il collegamento della lista con gruppo consiliare o componente del gruppo misto. La dichiarazione di presentazione indica inoltre due delegati per la designazione dei rappresentanti di lista e un delegato con supplente per la presentazione delle candidature a Presidente e delle relative dichiarazioni di collegamento.
Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Le candidature a Presidente sono presentate all’ufficio centrale regionale, secondo le modalità della disciplina regionale richiamata, mediante dichiarazione sottoscritta dal delegato di ciascun gruppo di liste, con le dichiarazioni di collegamento. La presentazione avviene nello stesso arco temporale previsto per le liste circoscrizionali. Contestualmente si deposita, in triplice copia, il simbolo di ciascun gruppo di liste. Non sono ammessi simboli:
- identici o confondibili con altri già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi;
- riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, se presentati da chi non ne ha titolo;
- riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Sottoscrizione digitale delle liste e delle candidature
La Giunta regionale definisce le modalità per consentire la raccolta digitale delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione di candidature e liste nei casi di voto domiciliare e nei casi di impossibilità certificata, per grave impedimento fisico, a sottoscrivere autograficamente. Resta ferma la disciplina statale sulla dichiarazione verbale per chi non sappia o non sia in grado di sottoscrivere per impedimento fisico.
Verifica, ammissione ed esclusione di liste e candidati
L’ufficio centrale circoscrizionale esamina le liste entro 24 ore dalla scadenza del termine di presentazione e verifica tempestività, sottoscrizioni, requisiti dei candidati e rispetto delle regole di composizione e rappresentanza di genere. Esclude i candidati che risultino privi dei requisiti, minorenni alla data del voto, privi del certificato elettorale o inseriti in altra lista già presentata. Se la lista non rispetta il numero minimo di candidati o le regole sulla rappresentanza di genere, è esclusa. Se una lista contiene candidati in numero superiore al massimo consentito, i candidati eccedenti sono esclusi partendo dall’ultimo presentato; poi si verifica di nuovo il rispetto della rappresentanza di genere. Se un candidato a Presidente risulta presentato anche come candidato regionale o circoscrizionale, la candidatura a Presidente resta valida ma sono espunte le candidature incompatibili. I delegati possono prendere visione delle contestazioni e presentare ricorso all’ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione. L’ufficio centrale regionale decide sui ricorsi e sulle opposizioni entro termini molto ravvicinati, comunicando l’esito agli interessati e agli uffici periferici.
Verifica dei simboli e delle condizioni per le candidature a Presidente
Ricevuti gli atti, l’ufficio centrale regionale verifica l’ammissibilità dei simboli e la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge regionale n. 51/2014, incluse quelle relative a collegamenti, candidature multiple e requisiti delle coalizioni. Se emergono irregolarità, può escludere il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste, oppure eliminare le candidature inammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione, salvaguardando, quando previsto, la candidatura a Presidente. Contro le decisioni è ammessa opposizione da parte dei delegati e dei rappresentanti, con decisione definitiva dell’ufficio regionale entro 24 ore.
Manifesto elettorale, sorteggio e schede
Una volta definiti gli esiti delle ammissioni, l’ufficio centrale circoscrizionale procede ai sorteggi per determinare l’ordine dei candidati Presidenti e delle liste collegate sulla scheda. Nel caso di coalizione, si determina prima la posizione dei Presidenti e poi quella delle liste all’interno del riquadro della coalizione. La Regione provvede alla stampa del manifesto con liste e contrassegni e al suo invio ai comuni, che lo affiggono entro l’ottavo giorno antecedente il voto. Le liste definitive e i relativi contrassegni sono trasmessi per la stampa delle schede, predisposte per il primo o per il secondo turno secondo i modelli allegati alla legge.
Validità del voto e nullità delle schede
La disciplina del voto è improntata al principio del massimo riconoscimento della volontà dell’elettore. Sono validi, tra gli altri:
- i voti espressi nel rettangolo della lista, anche sul simbolo o sui nomi dei candidati;
- i voti che presentano segni sul simbolo e sui candidati circoscrizionali;
- i voti con irregolarità nelle preferenze, quando la nullità riguarda solo la preferenza e non l’intera scheda;
- i voti espressi nel rettangolo del candidato Presidente;
- i voti desumibili dalla scelta di più liste della medesima coalizione, anche senza indicazione esplicita del Presidente prescelto. Sono nulli i voti contenuti in schede difformi dai modelli, prive di firma o bollo prescritti, oppure recanti segni idonei a rendere riconoscibile l’elettore.
Operazioni di scrutinio e trasmissione degli atti
Terminate le operazioni di sezione, i presidenti dei seggi trasmettono verbali e allegati all’ufficio centrale circoscrizionale; nei comuni con più sezioni è previsto un passaggio intermedio tra i presidenti di sezione. L’ufficio centrale circoscrizionale, entro 24 ore dal ricevimento, riesamina le schede contestate, decide sull’assegnazione dei voti, determina le cifre elettorali dei candidati Presidenti e delle liste e trasmette gli estratti all’ufficio centrale regionale. Un esemplare del verbale e la documentazione di sezione sono inviati anche all’ufficio centrale regionale; un altro esemplare resta depositato in tribunale.
Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi
L’ufficio centrale regionale somma i voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente in tutte le circoscrizioni e proclama eletto il candidato che, all’esito del procedimento previsto dalla legge regionale n. 51/2014, ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Se è previsto il ballottaggio, i risultati sono comunicati al Presidente della Giunta regionale per la pubblicazione del decreto che ne dà notizia sul BURT. L’ufficio regionale determina inoltre la cifra elettorale regionale dei gruppi di liste e delle coalizioni e assegna i seggi secondo la disciplina richiamata. Proclama eletti consiglieri regionali anche le candidate e i candidati a Presidente che abbiano titolo ai sensi della legge regionale n. 51/2014, quindi gli altri consiglieri risultanti dall’attribuzione dei seggi. Un esemplare del verbale è trasmesso al Consiglio regionale.
Spese del procedimento elettorale e rimborsi ai comuni
Le spese per le elezioni regionali sono a carico della Regione, mentre i comuni le anticipano e ne ottengono rimborso sulla base di rendiconto documentato presentato entro sei mesi dalle consultazioni. La Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese entro tre mesi dalla scadenza del termine per il rendiconto e adotta gli atti di impegno e liquidazione; il termine può essere rideterminato fino a nove mesi nei casi di elezioni regionali contemporanee ad altre consultazioni con analogo procedimento statale. La Giunta stabilisce, nei limiti del bilancio:
- l’importo complessivo da destinare ai rimborsi, ripartito per il 40% in base al numero delle sezioni e per il 60% in base al numero degli elettori;
- l’importo massimo rimborsabile a ciascun comune, con maggiorazione del 40% per i comuni con fino a tre sezioni;
- le tipologie di spese rimborsabili;
- modalità e condizioni del rimborso. Per il lavoro straordinario valgono limiti medi e individuali specifici, con necessità di preventiva autorizzazione. Sono inoltre previste regole per le spese del personale statale impiegato nelle elezioni e per i compensi degli uffici centrali circoscrizionali e regionale. La ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può essere regolata mediante intesa quando le consultazioni si svolgono contemporaneamente.
Campagna elettorale e limiti di spesa
La legge fissa limiti massimi di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste. Per i candidati circoscrizionali il limite è dato da una cifra fissa di 30.000 euro, aumentata di 0,0061 euro per ciascun residente nella circoscrizione, sulla base dell’ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite è pari a 30.000 euro. Se un candidato si presenta in più circoscrizioni, il tetto è quello più alto tra le circoscrizioni interessate, aumentato del 10%; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni vale il limite più alto tra quelle circoscrizioni. Le spese di propaganda riferite a singoli candidati, salvo il candidato Presidente, imputano ai candidati stessi anche quando sostenute da partiti o liste. Per i gruppi di liste, le spese complessive non possono superare 1 euro per ogni elettore residente nelle circoscrizioni in cui la lista si presenta. Per ciascun candidato Presidente il limite è 110.000 euro, aumentato di 0,005 euro per ogni elettore della Regione; per il ballottaggio è previsto un ulteriore importo massimo pari a quello del primo turno. La dichiarazione e il rendiconto delle spese sono soggetti alle norme regionali e statali richiamate.
Criteri di scelta degli scrutatori
Nei comuni in cui si svolgono soltanto le elezioni regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori secondo la disciplina statale, preferendo soggetti in stato di disoccupazione iscritti negli elenchi anagrafici competenti e soggetti presi in carico dai servizi sociali in condizione di povertà o disagio economico. Gli interessati devono presentare al comune, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la consultazione, un’autocertificazione delle condizioni personali richieste.
Norme finali e rinvii
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia elettorale, in particolare la legge n. 108/1968, la legge n. 43/1995, il decreto-legge n. 1/2006 convertito dalla legge n. 22/2006 e la legge regionale n. 65/1995. È inoltre previsto che cessi di avere applicazione il secondo comma dell’articolo 3 della legge n. 108/1968. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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