Cassazione Civile, Sentenza n. 24205/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la domanda della banca di risarcimento del danno per svalutazione monetaria per il ritardato rimborso di crediti d'imposta relativi alle dichiarazioni fiscali per gli anni 1987-1993; in particolare è controverso il criterio di calcolo del quantum risarcitorio (la banca aveva prospettato un metodo e un maggior danno) e la prova del cosiddetto "maggior danno" rispetto a criteri sostitutivi proposti dall'Agenzia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (contestazione tardiva del metodo di calcolo) e ha invece accolto il terzo motivo che denunciava omessa/insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alle prove offerte dalla banca sul maggior danno. Per tale ragione la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame (che dovrà anche decidere sulle spese). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 115 cod. proc. civ.
la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi"
Il giudice del merito può apprezzare, anche nel giudizio di rinvio, se vi sia stata o meno specifica contestazione dei fatti; la mancata contestazione può produrre l'effetto di spostare l'onere della prova (relevatio ad onere probandi). Di qui la possibilità per la resistente di sollevare in appello osservazioni sul metodo di calcolo, trattandosi di "mera difesa" e non di eccezione irrimediabilmente tardiva.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3
Fondamento della censura per violazione o falsa applicazione di norme processuali (usato dalla ricorrente per il primo motivo), ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla tardività della contestazione del metodo di calcolo.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 4
Fondamento per la cassazione per omessa o insufficiente motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da carenza motivazionale in relazione all'esame delle prove sul maggior danno, giustificando la cassazione e il rinvio.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Norma richiamata nel contesto del processo tributario (regole procedurali davanti alle Commissioni tributarie); la decisione richiama principi di diritto processuale tributario connessi all'onere probatorio e alla valutazione delle contestazioni.
art. 1224 cod. civ., secondo comma
Richiamato nella censura (secondo motivo) con riferimento agli interessi e alla liquidazione del danno da ritardato pagamento; la Corte non si è espressa nel merito su tale motivo perché lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento per vizio di motivazione.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova: la Corte richiede che chi allega un maggior danno deve fornire prove adeguate e il giudice deve motivare in modo comprensibile il rigetto di tali prove; l'assenza di argomentazione idonea configura vizio di motivazione.
Massime di principio
- La mancata contestazione specifica di fatti rilevanti può produrre la "relevatio ad onere probandi": il giudice di merito (anche in sede di rinvio) può valutare se la controparte abbia effettivamente contestato e, in caso negativo, può spostare l'onere probatorio.
- Le obiezioni sul metodo di calcolo della posta risarcitoria, quando costituite da una difesa e non da eccezioni formali, possono essere sollevate in sede di appello o di rinvio e devono essere valutate nel merito dal giudice di rinvio.
- Il giudice deve motivare in modo concreto e comprensibile il rigetto delle prove atte a dimostrare un maggior danno: espressioni generiche e affermazioni prive di argomentazione integrano una motivazione apparente o mancante e determinano nullità della decisione per "error in procedendo".
- Quando la controversia riguarda il criterio di liquidazione dei danni (es. confronto con rendimento dei titoli di Stato), il criterio adottato può costituire parametro di riferimento ma non esclude che la parte provi un danno maggiore; il giudice deve confrontare le prove tecniche e spiegare perché le ritiene o non le ritiene valide.
- La cassazione per omessa motivazione comporta generalmente il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà approfondire le questioni probatorie e argomentare compiutamente le ragioni della decisione.
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