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Legge

L.R. Toscana 51/2014

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 51/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Toscana, l’elezione diretta del Consiglio regionale (40 membri) e del Presidente della Giunta, con regole su collegi, liste, candidature, voto, ballottaggio, premio di maggioranza, soglie di accesso, assegnazione e surroga dei seggi. Si applica alle elezioni regionali toscane ed è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, con modifiche successive recepite nel testo consolidato.

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

La legge disciplina il sistema elettorale della Regione Toscana per l’elezione contestuale del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, entrambi eletti a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

Composizione e durata degli organi

Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri; vi partecipa anche il Presidente della Giunta regionale. La durata in carica è quella stabilita dalla legge della Repubblica, salvo cessazione anticipata. Consiglieri e Presidente entrano in carica alla proclamazione e cessano, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente.

Indizione delle elezioni e tempistica

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica. Hanno luogo dalla quarta domenica precedente la scadenza del mandato oppure, in caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione. Il decreto indica anche il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali per lista ed è comunicato ai sindaci e ai presidenti delle corti d’appello interessate.

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Toscana. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Circoscrizioni elettorali

Ai fini dell’elezione, il territorio regionale è suddiviso in circoscrizioni corrispondenti alle province, con disciplina speciale per la Provincia di Firenze, articolata in quattro circoscrizioni (Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3 e Firenze 4) con i comuni espressamente elencati nella legge.

Liste circoscrizionali, gruppi di liste e coalizioni

In ogni circoscrizione si presentano liste concorrenti di candidati al Consiglio regionale, ordinate progressivamente, contrassegnate da un simbolo e collegate a una candidata o candidato Presidente della Giunta. Le liste possono contenere candidati circoscrizionali e, se dichiarato in sede di presentazione, fino a tre candidati regionali. Più liste con lo stesso simbolo costituiscono un gruppo di liste; più gruppi collegati allo stesso candidato Presidente costituiscono una coalizione.

Limiti alla candidatura e alle presentazioni

La stessa candidatura può essere presentata al massimo in tre circoscrizioni per liste con lo stesso simbolo. I candidati regionali possono presentarsi anche come circoscrizionali, ma al massimo in due circoscrizioni. Il candidato Presidente non può comparire nelle liste circoscrizionali.

Presentazione delle liste e delle candidature

Le liste si depositano presso l’ufficio centrale circoscrizionale e il simbolo con il collegamento al Presidente presso l’ufficio centrale regionale. La presentazione richiede un numero di sottoscrizioni variabile in base alla popolazione della circoscrizione; per alcune liste espressione di gruppi consiliari costituiti da almeno sei mesi, la legge prevede firme ridotte o, in specifici casi, una drastica riduzione del numero di sottoscrittori. Sono disciplinati anche autenticazione delle firme, contenuto dei moduli, dichiarazioni di accettazione e regole di inammissibilità.

Presentazione dei candidati Presidente

Le candidature alla Presidenza della Giunta sono presentate presso l’ufficio centrale regionale con dichiarazione di collegamento a uno o più gruppi di liste e con accettazione autenticata. Non è candidabile chi ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

Scheda elettorale ed espressione del voto

Si vota con un’unica scheda. L’elettore può esprimere un voto per una lista e uno per il Presidente collegato o anche disgiunto. Sono ammesse una o due preferenze per i candidati circoscrizionali, con obbligo di alternanza di genere; la terza preferenza è limitata e oltre tre preferenze le eccedenze sono nulle. Il voto di lista può trascinare quello del Presidente collegato se non diversamente espresso.

Elezione del Presidente della Giunta regionale

È eletto al primo turno il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, purché superiori al 40%. Se nessuno supera tale soglia, si tiene un ballottaggio tra i due più votati la seconda domenica successiva. In caso di parità o impedimento/decesso di un ammesso al ballottaggio, la legge stabilisce criteri sostitutivi e di scelta basati su voti ottenuti, collegamenti e anzianità di età.

Cifre elettorali, premio di maggioranza e soglie di accesso

I seggi consiliari sono attribuiti a livello regionale sulla base delle cifre elettorali dei gruppi di liste e delle coalizioni. La coalizione o il gruppo collegato al Presidente eletto ottiene un premio di maggioranza variabile: almeno il 60% dei seggi se il Presidente supera il 45% al primo turno, oppure almeno il 57,5% se supera il 40% ma non il 45% o se è eletto al ballottaggio. Alle minoranze è comunque garantito almeno il 35% dei seggi. Accedono al riparto solo le coalizioni e i gruppi che superano le soglie percentuali previste.

Riparto dei seggi e rappresentanza territoriale

La legge disciplina in modo dettagliato il riparto dei seggi tra coalizioni, gruppi di liste, liste circoscrizionali e candidati regionali, con sistemi di quozienti e resti. Sono previste regole per l’elezione plurima, per la rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali e per la correzione dei risultati quando una circoscrizione rischi di non eleggere alcun consigliere.

Surroga e incompatibilità

Il consigliere cessato dalla carica è surrogato dal primo non eletto della stessa lista; se la lista esaurisce i candidati, opera un meccanismo di surroga su base di gruppo, provincia e resti. Analoga disciplina è prevista per i candidati regionali, per il Presidente eletto e per i casi di elezione plurima. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale e la nomina ad assessore comporta decadenza dalla carica di consigliere.

Abrogazioni e vigenza

Sono abrogate le precedenti leggi regionali toscane del 2004 in materia elettorale e di selezione dei candidati. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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