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Legge

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

Normativa italiana082U0441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (5 lug. 1982) che impone a parlamentari, membri del Governo, consiglieri regionali/provinciali, consiglieri comunali dei capoluoghi o comuni >15.000 ab., membri del PE eletti in Italia e a taluni dirigenti di enti/società pubbliche di depositare e pubblicare dichiarazioni sui beni immobili e mobili iscritti, azioni/quote, dichiarazioni dei redditi, spese elettorali e variazioni patrimoniali annuali o alla cessazione dell'incarico; stabilisce termini (es. 3 mesi dall'assunzione, attestazioni annuali entro 1 mese dopo la dichiarazione dei redditi) e modalità di pubblicazione. Norma generale e permanente, fatta eccezione per successive modifiche normative.

Obbligo di deposito e pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali di parlamentari e amministratori pubblici

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