Cassazione Civile, Sentenza n. 24375/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento sanzionatorio (delibera n. 18856/14) che aveva irrogato a Pisapia una sanzione amministrativa di Euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 190 TUF per non aver identificato e gestito adeguatamente i conflitti di interesse nell'operazione di collocamento dei titoli "Casaforte". Contestazioni accessorie: violazioni degli obblighi di informazione e delle misure organizzative previste dagli artt. 21 comma 1-bis TUF e dagli artt. 23 e 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB; dedotte anche violazioni del giusto processo (contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, separazione funzioni istruttorie/decisorie), e la decadenza dell'azione sanzionatoria per presunta violazione del termine di 180 giorni dall'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sanzione applicata rientra nella natura amministrativa (non penale) delle sanzioni ex art. 190 e ss. TUF; ha escluso la retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 72/2015 nel caso concreto; ha ritenuto rispettati i principi del contraddittorio e della separazione delle funzioni nello svolgimento del procedimento CONSOB e ha escluso la decadenza della CONSOB per il termine di 180 giorni, individuando il dies a quo nella data di chiusura dell'ispezione (30/10/2012) per la valutazione complessiva delle violazioni connesse. Sulla sussistenza del conflitto di interessi e sulla sua gestione, ha ritenuto corrette le valutazioni di merito della Corte d'appello che hanno evidenziato incentivi e pratiche commerciali tese a favorire il collocamento e a scoraggiare lo smobilizzo, nonché l'omessa informazione ai clienti. Ha quindi confermato la responsabilità di Pisapia per il ruolo svolto nelle linee commerciali e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF) - art. 190
Norma di riferimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa contestata a Pisapia; la Corte conferma la natura amministrativa delle sanzioni previste da questa disposizione e relative successive (escluse quali sostanzialmente penali nella fattispecie).
d.lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF) - art. 21, comma 1-bis lett. a) e b)
Prevede obblighi di individuazione, monitoraggio e gestione dei conflitti di interesse nell'attività di investimento/intermediazione; la Corte ritiene che l'operazione 'Casaforte' presentasse un conflitto intrinseco e che non siano state adottate idonee misure organizzative né adeguata informazione ai clienti.
d.lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF) - art. 19, comma 9
Richiamato in relazione alla responsabilità solidale della banca; la CONSOB aveva sanzionato anche la banca quale responsabile in solido.
d.lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF) - art. 195
Disciplina dell'opposizione ai provvedimenti sanzionatori; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il termine per la contestazione (180 giorni) decorre da quando l'accertamento può essere ragionevolmente considerato completato, anche valutando la complessità dell'ispezione.
Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB 29/10/2007 - artt. 23 e 25
Stabiliscono obblighi specifici per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse e per l'informativa ai clienti; la Corte ha ritenuto accertata la violazione di tali norme per le modalità concrete di commercializzazione e per l'omessa/incompleta informazione sul contratto di riacquisto.
d.lgs. 12/05/2015 n. 72 - art. 6 e relative modifiche
Introduce modifiche procedurali e sostanziali per alcune sanzioni; la Corte ha stabilito che le modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB e non automaticamente retroattive come 'favor rei' nelle sanzioni amministrative, salvo specifica normativa.
Art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali (contraddittorio e rinnovazione delle prove); la Corte ha ritenuto che il procedimento amministrativo e il sindacato giurisdizionale pieno assicurino le garanzie e che non sussista violazione dell'art. 6 CEDU nel caso concreto.
Riferimento ai termini per la contestazione e decorrenza; la Corte ha applicato i principi interpretativi consolidati secondo cui, in ipotesi di più violazioni connesse, il dies a quo può essere individuato nell'esito complessivo degli accertamenti.
d.lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF) - art. 190-bis e art. 194-quater (richiamati)
Richiamati nel quadro delle argomentazioni sulle modifiche normative e sul possibile inquadramento sanzionatorio; la Corte ha escluso che, nella fattispecie, le sanzioni potessero essere considerate di natura penale alla luce dei criteri rilevanti.
Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB - artt. 8, 9 (richiamati)
Norme organizzative e di condotta richiamate nelle censure relative ai compiti di compliance e gestione dei conflitti; la Corte ha rilevato che, pur non essendo addetto alla compliance, il ricorrente aveva ruoli decisionali e direttive commerciali che giustificavano la sua responsabilità.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative previste dal TUF sono, di regola, considerate amministrative e non penal-tributarie: il principio del favor rei penale non si applica automaticamente alle sanzioni amministrative senza una chiara disposizione normativa.
- Il termine di decadenza per la contestazione (180 giorni) decorre quando l'organo accertatore ha ragionevolmente completato l'attività di accertamento; in casi complessi e con più violazioni connesse il dies a quo può coincidere con la chiusura dell'ispezione che ha compendiato gli accertamenti.
- La garanzia del contraddittorio è considerata rispettata anche nell'ambito del procedimento amministrativo quando è prevista una fase istruttoria e la possibilità di sindacato giurisdizionale pieno sul provvedimento finale; la mancata trasmissione di pareri interni non invalida automaticamente il procedimento se è garantita la valutazione delle controdeduzioni dell'interessato.
- Nei casi di collocamento di prodotti finanziari in cui l'intermediario abbia un 'interesse proprio' (es. impegni di riacquisto rilevanti per la sua patrimonializzazione), il conflitto d'interessi è intrinseco: sono richieste misure organizzative, gestione adeguata e informativa chiara e completa ai clienti; omissioni possono integrare illecito sia della banca sia dei responsabili che hanno posto in essere o incentivato le pratiche commerciali.
- La responsabilità dei dirigenti o responsabili commerciali può nascere dall'adozione di direttive, meccanismi di incentivazione o penalizzazione della rete di vendita e da comportamenti che concorrono ad aumentare o non mitigare conflitti di interesse: non è necessario che il soggetto sia formalmente nell'area compliance se ha ruolo determinante nelle scelte commerciali.
- Il giudizio di legittimità (Cassazione) non sostituisce la valutazione di merito: le contestazioni che richiedono rivalutazione delle risultanze istruttorie o del fatto sono inammissibili se presentate come vizi di diritto che, in realtà, implichino revisione di fatto.
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