Cassazione Civile, Ordinanza n. 23788/2021 del 02/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale nei confronti della committente, ritenuta obbligata in solido ex art. 29 del d.lgs. 276/2003 al pagamento della contribuzione non versata dall'appaltatrice. La società ha proposto opposizione eccependo, da un lato, la decadenza dell'azione dell'ente per decorso del termine biennale previsto dall'art. 29, comma 2, e, dall'altro, l'insussistenza del debito contributivo; in via preliminare aveva anche invocato il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatrice. Il tribunale ha accolto l'opposizione per decadenza e la corte d'appello ha confermato. In cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e delle successive modifiche, sostenendo che la decadenza biennale riguardi solo i lavoratori e non gli enti previdenziali, i quali agirebbero per una pretesa autonoma soggetta alla sola prescrizione. Con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato l'erronea applicazione della decadenza nonostante la notifica al committente del verbale ispettivo, che avrebbe dovuto valere quale atto impeditivo anche perché la norma non indica quali atti siano idonei a evitare la decadenza, dovendosi dunque ritenere sufficienti anche atti stragiudiziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando un orientamento già formatosi in materia, secondo cui il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione degli enti previdenziali, i quali restano soggetti alla sola prescrizione. Ha valorizzato la distinzione tra obbligazione retributiva e obbligazione contributiva, affermando che quest'ultima è autonoma, deriva direttamente dalla legge ed è funzionalmente collegata al finanziamento della tutela previdenziale; un'interpretazione che assoggettasse anche l'ente alla decadenza spezzerebbe senza ragione il nesso tra retribuzione dovuta e versamento contributivo, arrecando un vulnus alla protezione previdenziale del lavoratore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2
La decadenza biennale prevista dalla norma non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, che restano soggetti alla sola prescrizione.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29
Disciplina la responsabilità solidale del committente nell'appalto, ma non estende agli enti previdenziali la decadenza prevista per l'azione dei lavoratori.
Le modifiche non mutano il principio per cui la decadenza biennale non opera per gli enti previdenziali.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911
Richiamata tra le norme che hanno inciso sulla disciplina, ma non ritenuta idonea a mutare l'assetto interpretativo accolto.
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 21, comma 1, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35
Richiamato nel quadro delle modifiche normative successive, senza incidere sulla soluzione adottata.
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31
Richiamato nel quadro delle modifiche normative successive, senza incidere sulla soluzione adottata.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della decadenza; la Corte ha escluso che la decadenza biennale sia applicabile all'ente previdenziale.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della decadenza; la Corte ha escluso che la decadenza biennale sia applicabile all'ente previdenziale.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della decadenza; la Corte ha escluso che la decadenza biennale sia applicabile all'ente previdenziale.
art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5
La relativa eccezione di inammissibilità è stata disattesa, perché la preclusione della doppia conforme opera solo quando l'appello sia fondato sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado e non quando sia denunciata violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Citato nel ricorso quale norma che consente ai lavoratori di agire verso il committente per le retribuzioni; la Corte ne richiama l'uso argomentativo per evidenziare la distinzione rispetto alla pretesa contributiva.
Massime di principio
- Nel sistema della responsabilità solidale nell'appalto, la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si estende automaticamente all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi, salvo espressa previsione normativa; per tale azione opera la sola prescrizione.
- L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: deriva direttamente dalla legge, ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione dovuta secondo i parametri del minimale contributivo.
- Un'interpretazione dell'art. 29 che impedisca all'ente previdenziale di recuperare i contributi solo per effetto della decadenza dell'azione di regresso altererebbe irragionevolmente il nesso tra retribuzione e contribuzione e contrasterebbe con la finalità di rafforzamento della tutela previdenziale del lavoratore.
- La preclusione da 'doppia conforme' dell'art. 348-ter c.p.c. non opera quando in cassazione si deduca violazione di legge, ma solo quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto.
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