Cassazione Civile, Ordinanza n. 23742/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla convalida, da parte del Giudice di Pace di Roma, di un decreto del Questore che imponeva a un cittadino senegalese di consegnare il passaporto o documento equipollente e di presentarsi presso l'Ufficio Stranieri in giorni prestabiliti. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida deducendo tre censure. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, sostenendo che la convalida delle misure alternative al trattenimento non potesse avvenire senza udienza e senza difensore d'ufficio, e che la norma dovesse essere interpretata in senso costituzionalmente orientato. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione del diritto dell'Unione europea, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali, assumendo che anche il diritto eurounitario esigesse un contraddittorio effettivo e la difesa tecnica. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione del decreto di convalida, ritenuta apodittica e priva del contenuto minimo del provvedimento giurisdizionale. Successivamente, dopo la definizione della questione di legittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha dato rilievo alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, che ha escluso l'illegittimità dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui prevede, per la convalida delle misure alternative al trattenimento, un contraddittorio meramente eventuale e cartolare, senza udienza necessaria e senza partecipazione obbligatoria del difensore. La Corte ha quindi affermato che il legislatore ha previsto due modelli diversi di convalida: uno con udienza e difensore necessario per misure più incidenti sulla libertà personale, e uno cartolare per misure meno invasive come la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora e l'obbligo di firma. Ha inoltre ritenuto inammissibile la questione, prospettata solo in memoria, relativa alla consapevolezza del ricorrente di potersi avvalere del patrocinio difensivo, perché estranea ai motivi di ricorso. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida"
La disposizione è stata interpretata come espressiva di un modello procedimentale autonomo e alternativo rispetto all'udienza camerale con difensore necessario; per la convalida delle misure alternative al trattenimento è sufficiente un contraddittorio cartolare ed eventuale.
art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito"
È richiamato per evidenziare che il legislatore ha previsto espressamente l'udienza e la partecipazione necessaria del difensore solo per il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito"
È richiamato per confermare che l'udienza camerale con difensore necessario è prevista soltanto per l'accompagnamento coattivo alla frontiera, non per le misure alternative.
art. 24 Cost.
La Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, ha escluso che il contraddittorio cartolare previsto dall'art. 14, comma 1-bis, comprima in modo incostituzionale il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo e del contraddittorio non impone, per la misura in esame, la celebrazione di un'udienza con difesa tecnica necessaria, essendo compatibile un contraddittorio meramente eventuale.
art. 117 Cost.
È richiamato quale parametro di conformità alla normativa eurounitaria e convenzionale invocata dal ricorrente.
art. 7, par. 3, Direttiva 2008/115/CE
È invocato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di garanzie difensive nella fase della convalida, ma la Corte non ne ricava un obbligo di udienza con difensore necessario per le misure alternative al trattenimento.
art. 5 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale di tutela della libertà personale; non è ritenuto ostativo al modello cartolare della convalida delle misure in esame.
artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocati dal ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale e dei diritti di difesa, ma non ritenuti incompatibili con il procedimento delineato dall'art. 14, comma 1-bis.
art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87
È la norma processuale utilizzata per la rimessione della questione di legittimità costituzionale e la sospensione del giudizio.
Richiamato in relazione all'istanza di prosecuzione del giudizio dopo la decisione della Corte costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
Richiamati dal ricorrente come norme sul procedimento camerale, ma la Corte nega che impongano, nella fattispecie, un'udienza con difensore necessario.
art. 18 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato dal ricorrente tra le norme procedurali applicabili alla convalida, senza che la Corte vi riconosca una diversa regola sulla necessità dell'udienza.
art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto minimo della motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 6 e 13 CEDU
Invocati dal ricorrente in chiave garantistica, ma non ritenuti decisivi per imporre la partecipazione necessaria del difensore nella convalida delle misure alternative al trattenimento.
Massime di principio
- Quando il legislatore disciplina in modo espresso forme diverse di convalida per misure incidenti in misura diversa sulla libertà personale, l'interprete non può estendere per via analogica il modello più garantito a quello meno invasivo se il dato testuale evidenzia una scelta normativa distinta.
- Per la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero, il contraddittorio cartolare ed eventuale è compatibile con gli artt. 13 e 24 Cost., purché il giudice verifichi i presupposti della misura e l'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, nei limiti dell'eventuale manifesta illegittimità o delle ragioni ostative all'espulsione.
- La mancata partecipazione all'udienza del destinatario e del difensore non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa quando la legge prevede espressamente per quella specifica misura un procedimento senza udienza e con facoltà di presentare memorie o deduzioni.
- Le censure che introducono per la prima volta in memoria questioni fattuali o giuridiche non incluse nei motivi di ricorso sono inammissibili, perché estranee all'oggetto devoluto alla Corte di cassazione.
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