Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2021 del 02/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente asilo aveva ottenuto in primo grado la protezione umanitaria, ma la Corte d'appello di Bologna, su impugnazione del Ministero dell'Interno, ha riformato la decisione negando il permesso. La corte territoriale ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente, secondo cui era fuggito dalla Nigeria perché temeva di essere ingiustamente accusato della morte di un vicino con cui aveva avuto una lite per terreni. Ha inoltre escluso che la fragilità emotiva e psicologica allegata potesse integrare una condizione di vulnerabilità idonea alla protezione umanitaria, rilevando che: la perizia prodotta non descriveva uno stato serio e grave; il richiedente aveva comunque svolto attività lavorativa, sia pure irregolare e senza stabilità; non risultava che la condizione psicologica fosse conseguenza di gravi violazioni dei diritti umani; secondo quanto dichiarato dallo stesso interessato, in Nigeria avrebbe potuto contare sul sostegno familiare. Nel ricorso per cassazione, il richiedente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, TUI, oltre a vizio di motivazione, sostenendo di essere integrato nel tessuto sociale italiano e di essere vulnerabile per la sua fragilità emotiva e psicologica; ha inoltre contestato che, ai fini della protezione umanitaria, tale condizione debba derivare necessariamente da gravi violazioni dei diritti umani patite nel Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, al di là dell'affermazione non corretta secondo cui anche la vulnerabilità soggettiva dovrebbe derivare da una grave violazione dei diritti umani, la decisione della Corte d'appello si fondava su plurimi accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente, però, si era limitato a contestazioni generiche, senza indicare il fatto storico decisivo asseritamente omesso, né specificare in quale sede fosse stata prodotta la documentazione sull'integrazione in Italia, né riprodurre il contenuto della perizia o chiarire il profilo di lesione dei diritti fondamentali che il rimpatrio avrebbe determinato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura relativa alla violazione di legge non può essere utilizzata per sovrapporre una nuova valutazione del merito agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una generica critica della valutazione probatoria.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo di ricorso, con precisa localizzazione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare o comunque specificare la documentazione rilevante ai fini del motivo, senza formule generiche o richiami indeterminati.
art. 5, comma 6, TUI
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della vulnerabilità dedotta, ma la Corte non accoglie la tesi per cui essa debba necessariamente derivare da gravi violazioni dei diritti umani subite nel Paese di origine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la critica a una decisione fondata su plurimi accertamenti di fatto non è ammissibile se si risolve in una contestazione generica della valutazione di merito; occorre invece dedurre un preciso vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Chi ricorre per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente quale fatto storico sia stato trascurato, la sua decisività e la sua precisa collocazione negli atti di causa, senza limitarsi a richiami generici a documenti o circostanze.
- La protezione umanitaria non può essere negata o riconosciuta sulla base di mere allegazioni astratte: il giudice di merito deve valutare concretamente la gravità della vulnerabilità dedotta, l'integrazione in Italia e le condizioni di rientro, ma tale apprezzamento, se sorretto da motivazione, è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
- Il ricorso che non confronti specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
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