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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23743/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Giudice di Pace di Roma aveva convalidato il provvedimento del Questore che gli ordinava di consegnare il passaporto o documento equipollente e di presentarsi presso l'Ufficio Stranieri della Questura nei giorni indicati. Con tre motivi deduceva: (1) violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, sostenendo che anche la convalida delle misure alternative al trattenimento dovesse svolgersi in udienza con assistenza necessaria di un difensore, eventualmente d'ufficio; (2) violazione della direttiva rimpatri, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE, per mancata previsione di una difesa tecnica necessaria e di un controllo giudiziale effettivo; (3) violazione della disciplina interna e della normativa processuale per asserita carenza di motivazione del decreto di convalida, che si sarebbe limitato a registrare l'assenza di attività difensiva senza un effettivo percorso argomentativo e senza valutazione caso per caso della misura.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha valorizzato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, che ha escluso l'illegittimità dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, confermando che per le misure di consegna del passaporto, obbligo di dimora e obbligo di firma è legittimo un procedimento a contraddittorio meramente cartolare ed eventuale, senza necessaria udienza con difensore. Ha inoltre ritenuto inammissibile la questione nuova sollevata in memoria sulla mancata traduzione del provvedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    consegna del passaporto o altro documento equipollente; presentazione personale o a mezzo difensore di memorie o deduzioni; convalida della misura

    per le misure alternative al trattenimento prevede un procedimento diverso dalla convalida in udienza, basato su contraddittorio cartolare ed eventuale, non richiedente la partecipazione necessaria del difensore

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito

    è richiamato come termine di confronto per evidenziare che il legislatore ha distinto il regime del trattenimento da quello delle misure alternative

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito

    è richiamato per mostrare che la partecipazione necessaria del difensore è prevista espressamente solo per misure incidenti maggiormente sulla libertà personale

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    norma evocata dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    norma evocata dal ricorrente in relazione alla disciplina attuativa delle misure di allontanamento

  • art. 24 Cost.

    la Corte, in linea con la sentenza costituzionale richiamata, esclude che nel caso delle misure alternative al trattenimento sia costituzionalmente imposto un contraddittorio orale con difesa tecnica necessaria

  • art. 111 Cost.

    non è ritenuto violato dal procedimento cartolare previsto per la convalida delle misure alternative al trattenimento

  • art. 117 Cost.

    invocato per il parametro interposto della normativa eurounitaria e convenzionale

  • art. 7, par. 3, Direttiva 2008/115/CE

    invocato dal ricorrente per sostenere l'esigenza di un controllo giudiziario effettivo e di pieno contraddittorio

  • art. 5 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa tutela della libertà personale

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato come parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie difensive nell'accertamento giudiziale

  • art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato nel terzo motivo insieme alla disciplina del procedimento e alla pretesa carenza di motivazione

  • artt. 737 e 738 c.p.c.

    evocati dal ricorrente quanto alla struttura camerale e ai poteri del giudice nel procedimento di convalida

  • art. 18 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    richiamato dal ricorrente in relazione al rito applicabile

  • art. 297 c.p.c.

    richiamato per la prosecuzione del giudizio dopo la decisione della Corte costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando il legislatore distingue espressamente tra un modello di convalida in udienza con difensore necessario e un diverso modello fondato su contraddittorio cartolare, l'interprete non può sovrapporre i due regimi in via estensiva se il dato testuale indica chiaramente una diversa scelta procedurale.
  • Per le misure amministrative in materia di immigrazione meno incisive sulla libertà personale, la garanzia costituzionale del diritto di difesa può considerarsi soddisfatta anche da un contraddittorio eventuale e scritto, purché il giudice verifichi i presupposti legali della misura e l'esistenza di un provvedimento espulsivo efficace.
  • Nel giudizio di convalida di misure amministrative a contenuto limitato, l'oggetto del controllo giudiziale è ristretto alla verifica dei presupposti legali e dell'assenza di manifesta illegittimità o di ragioni ostative all'espulsione; non è imposto un accertamento pieno assimilabile a quello di un giudizio ordinario con udienza necessaria.
  • Una questione nuova introdotta solo con memoria e non prospettata nei motivi di ricorso è inammissibile nel giudizio di cassazione.
  • La motivazione del provvedimento di convalida non è insufficiente per il solo fatto che il giudice rilevi l'assenza di attività difensiva, se la struttura normativa del procedimento consente una convalida su base cartolare e il controllo richiesto è circoscritto ai presupposti legali della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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