Cassazione Civile, Ordinanza n. 23748/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dalla convalida, da parte del Giudice di Pace di Milano, di un decreto del Questore che imponeva a uno straniero la consegna del passaporto o di altro documento equipollente e l'obbligo di presentarsi periodicamente presso l'Ufficio Stranieri. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo di non essere stato avvisato dell'udienza di convalida e quindi di non aver potuto partecipare con il proprio difensore; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 5.2, d.lgs. n. 286 del 1998, affermando che il decreto di convalida era stato emesso prima della scadenza del termine di 48 ore previsto per la presentazione di memorie e deduzioni e per la decisione del giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che nel caso di convalida delle misure alternative al trattenimento disciplinate dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione vi sia un diritto dell'interessato a un'udienza con partecipazione necessaria del difensore, essendo invece previsto un contraddittorio cartolare. Ha inoltre chiarito che il decreto di convalida può essere adottato anche prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, poiché la norma impone al giudice di provvedere entro quel limite massimo e non di attendere fino all'ultimo minuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
Si applica ai procedimenti di convalida del trattenimento e richiede l'udienza in camera di consiglio con partecipazione necessaria del difensore; non trova applicazione alle misure alternative di cui al comma 1-bis.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Prevede per la convalida delle misure alternative al trattenimento un contraddittorio cartolare, con facoltà dell'interessato di presentare memorie o deduzioni personalmente o tramite difensore, senza necessità di udienza.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato come norma che, per l'accompagnamento alla frontiera, prevede espressamente l'udienza di convalida con partecipazione necessaria del difensore.
art. 13, comma 5.2, d.lgs. n. 286 del 1998
Impone che il giudice provveda alla convalida entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento, senza che sia necessario attendere la scadenza del termine per l'adozione del decreto, purché resti rispettato il limite massimo.
art. 13, commi 3 e 4, regolamento recante avviso al destinatario
Viene richiamato solo per la disciplina della notifica del provvedimento e dell'avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
artt. 13 e 24, secondo comma, Cost.
Sono richiamati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non incompatibile il contraddittorio cartolare con tali garanzie.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero previste dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, il contraddittorio può essere solo cartolare: non sussiste un diritto dell'interessato a un'udienza con partecipazione necessaria del difensore, quando la legge preveda espressamente la presentazione di memorie o deduzioni.
- La disciplina della convalida distingue tra misure maggiormente incidenti sulla libertà personale, per le quali è richiesta l'udienza, e misure alternative, per le quali il legislatore può legittimamente prevedere un modulo procedimentale semplificato e documentale.
- Il termine di 48 ore previsto per la convalida ha natura di termine massimo entro cui il giudice deve provvedere: la decisione può essere adottata anche prima della sua scadenza, senza che ciò integri violazione di legge.
- Nel giudizio di convalida delle misure limitative previste dal t.u. immigrazione, l'oggetto del controllo giudiziale è circoscritto alla verifica dei presupposti della misura e dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, nei limiti della sua eventuale manifesta illegittimità o della sussistenza di ragioni ostative all'espulsione.
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