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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23747/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava il decreto del Giudice di Pace di Roma che aveva convalidato il provvedimento del Questore, adottato nei confronti di uno straniero di nazionalità egiziana, con cui gli era stato ordinato di consegnare il passaporto o altro documento equipollente e di presentarsi presso l'Ufficio Stranieri della Questura in giorni prestabiliti. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa, sostenendo che non gli fosse stata garantita la partecipazione all'udienza di convalida né fosse stato avvisato il difensore di fiducia da lui nominato il giorno successivo alla notifica del provvedimento, con conseguente impossibilità di depositare memorie e documenti a sua difesa. La Corte di cassazione richiama la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, chiarendo che per tali misure alternative al trattenimento è previsto un contraddittorio solo cartolare e non un'udienza con partecipazione necessaria del difensore. Il testo fornito si interrompe dopo l'introduzione del secondo motivo, che dunque non è determinabile dal brano disponibile.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo perché infondato: per la convalida delle misure previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 non è richiesto lo svolgimento di un'udienza con partecipazione necessaria del difensore, essendo sufficiente il contraddittorio cartolare espressamente previsto dalla legge. La decisione finale sul ricorso complessivo non è ricavabile con certezza dal testo fornito, perché la motivazione si interrompe all'inizio del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale asseritamente violato, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13 Cost.

    È richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale per verificare se il procedimento di convalida sia compatibile con la tutela della libertà personale; la Corte costituzionale lo ritiene non violato per le misure in esame.

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    È richiamato per il diritto di difesa; la Corte costituzionale esclude che la disciplina censurata lo violi, perché il contraddittorio cartolare è ritenuto sufficiente.

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Prevede, per le misure alternative al trattenimento, la facoltà dell'interessato di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida, configurando un procedimento cartolare e non un'udienza necessaria.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato come disposizione distinta che, per il trattenimento in CPR, prevede espressamente l'udienza di convalida con partecipazione necessaria del difensore.

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato come disposizione distinta che, per l'accompagnamento coattivo alla frontiera, prevede espressamente l'udienza di convalida con partecipazione necessaria del difensore.

Massime di principio

  • Quando la legge disciplina per determinate misure amministrative uno specifico procedimento di convalida cartolare, il giudice non può trasformarlo in un'udienza con partecipazione necessaria del difensore in assenza di un'espressa previsione normativa.
  • La presenza di una disciplina distinta per misure più invasive della libertà personale consente di inferire che il legislatore abbia voluto differenziare i modelli procedimentali, riservando l'udienza camerale alle ipotesi espressamente previste.
  • Nel giudizio di convalida di misure alternative al trattenimento dello straniero, l'oggetto del controllo giudiziale è limitato alla verifica dei presupposti della misura e dell'esistenza di un provvedimento espulsivo efficace, salvo la manifesta illegittimità o la sussistenza di ragioni ostative all'espulsione.
  • La mancata partecipazione all'udienza o la mancata convocazione del difensore non integra, di per sé, violazione del diritto di difesa quando il modello legale prevede un contraddittorio soltanto cartolare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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