Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23746/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace di Roma, del decreto questorile con cui a un cittadino straniero era stato ordinato di consegnare il passaporto o altro documento equipollente e di presentarsi presso l'Ufficio Stranieri della Questura in giorni prestabiliti. Il ricorrente per cassazione ha censurato il decreto di convalida deducendone la nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sostenendo che il giudizio di convalida si era svolto senza la sua audizione e senza la partecipazione del difensore, nonostante la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza a lui e al difensore. Ha quindi sostenuto che il giudice avrebbe dovuto verificare preliminarmente la regolarità della notifica e assicurare il contraddittorio; in difetto, il provvedimento sarebbe stato emesso inaudita altera parte in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, per la misura oggetto di causa, non trova applicazione l'art. 14, comma 4, del testo unico immigrazione, norma che prevede l'udienza con partecipazione necessaria del difensore solo per fattispecie diverse e più incisive sulla libertà personale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2019, la Cassazione ha ribadito che per la convalida delle misure alternative al trattenimento di cui all'art. 14, comma 1-bis, è previsto un contraddittorio meramente cartolare ed eventuale, mediante memorie o deduzioni personali o del difensore, senza diritto all'udienza. Ne è seguita la conferma della validità del decreto di convalida e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    La dedotta violazione del diritto di difesa è stata esclusa, poiché la legge prevede per la misura in esame un contraddittorio cartolare e non un'udienza necessaria con presenza del difensore.

  • art. 13 Cost.

    La misura oggetto di convalida è stata ritenuta non così incidente sulla libertà personale da imporre, sul piano costituzionale, la celebrazione dell'udienza con difensore presente.

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Per la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero la disposizione consente la presentazione di memorie o deduzioni al giudice, delineando un procedimento cartolare ed eventuale.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998

    La norma, che prevede l'udienza in camera di consiglio con partecipazione necessaria del difensore, non è applicabile alla misura in esame perché riferita al trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri.

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamata come disciplina di una misura più incisiva sulla libertà personale, per la quale il legislatore prevede espressamente l'udienza con difensore tempestivamente avvertito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il legislatore distingue espressamente tra procedimenti di convalida con udienza e procedimenti a contraddittorio cartolare, l'interprete non può estendere analogicamente il modello garantito dall'udienza al diverso procedimento previsto dalla norma.
  • Per le misure amministrative incidenti sulla libertà dello straniero in misura non equiparabile al trattenimento, il diritto di difesa può essere soddisfatto anche mediante la presentazione di memorie o deduzioni senza necessità di comparizione personale all'udienza.
  • La mancata partecipazione dello straniero e del difensore al giudizio di convalida non determina nullità del provvedimento quando la legge prevede espressamente un contraddittorio scritto ed eventuale e il giudice verifica i presupposti legali della misura.
  • Nel giudizio di convalida il controllo del giudice è circoscritto alla sussistenza dei presupposti legali della misura e dell'efficacia esecutiva del provvedimento espulsivo, nei limiti della manifesta illegittimità o di eventuali ragioni ostative all'espulsione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.