Cassazione Civile, Ordinanza n. 16850/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata da una società che gestiva impianti pubblicitari a Napoli. La società chiedeva la restituzione di somme versate per le annualità 2009-2013 e 2014-2015, sostenendo di avere pagato importi superiori al dovuto in relazione alla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del preteso canone sostitutivo introdotto dal Comune. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente applicato un canone pubblicitario che superava i limiti di legge: da un lato, perché la facoltà comunale di aumentare le tariffe ex art. 11 l. 449/1997 sarebbe stata abrogata dal 2013; dall'altro, perché il piano generale degli impianti e l'ordinanza sindacale del 2001, annullata dal TAR, avrebbero di fatto introdotto un CIMP in violazione dell'art. 62 d.lgs. 446/1997 e dei limiti tariffari del 25%. I motivi di ricorso censuravano la sentenza d'appello per violazione degli artt. 62 d.lgs. 446/1997, 12, 5, 7, 9, 38 e 42 d.lgs. 507/1993, nonché per omessa/insufficiente motivazione, sostenendo: 1) che il Comune avesse escluso l'ICP e applicato un canone sostitutivo oltre il limite legale; 2) che la CTR avesse erroneamente ravvisato un accorpamento tra imposta e canone di locazione, in contrasto con il P.G.I.; 3) che non fosse stato esaminato il tema del calcolo del canone e dell'abrogazione implicita del P.G.I.; 4) che il giudice regionale avesse errato nel ritenere sussistente la giurisdizione tributaria, trattandosi in parte di canone di locazione/concessione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il thema decidendum fosse la debenza di un rimborso fondato sull'allegata eccedenza versata in relazione al CIMP, mentre la sentenza impugnata aveva accertato che il Comune non aveva validamente istituito il CIMP per difetto del regolamento attuativo, sicché continuava ad applicarsi l'ICP, cumulabile con il canone di locazione/occupazione del suolo pubblico. Ha inoltre ritenuto inammissibile la parte del terzo motivo relativa alle modalità di calcolo per difetto di autosufficienza, e infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, perché la controversia riguardava un tributo locale devoluto alle commissioni tributarie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo che non vi fosse prova di una valida istituzione del CIMP da parte del Comune, in mancanza del regolamento previsto dall'art. 62 d.lgs. 446/1997; perciò restava applicabile l'imposta comunale sulla pubblicità, con la possibilità di cumulo con il canone di locazione/occupazione degli spazi pubblici. Ha altresì affermato che l'annullamento dell'ordinanza tariffaria del 2001 da parte del giudice amministrativo aveva impedito l'operatività della disciplina CIMP dal 1 gennaio 2002, ripristinando la disciplina previgente dell'ICP. Le doglianze sul calcolo del canone sono state dichiarate inammissibili per mancata trascrizione e produzione degli atti rilevanti. Infine, è stata esclusa la dedotta carenza di giurisdizione, poiché la lite aveva ad oggetto una pretesa tributaria devoluta al giudice tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
la norma attribuisce al Comune una potestà regolamentare per istituire il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, ma richiede l'adozione del regolamento attuativo; in mancanza di tale regolamento non opera il CIMP e resta applicabile l'ICP
art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato come base tariffaria dell'imposta comunale sulla pubblicità
art. 11 l. 27 dicembre 1997, n. 449
consentiva l'aumento delle tariffe dell'ICP entro limiti percentuali; la ricorrente sosteneva che la facoltà fosse poi venuta meno dal 2013 per abrogazione, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la censura ai fini della lite
richiamato dalla ricorrente come norma di abrogazione dell'art. 11 l. 449/1997
art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
consente il cumulo dell'imposta sulla pubblicità con canoni di locazione o concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul presupposto impositivo in tema di occupazione
art. 42 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla natura e al calcolo del canone
art. 7 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla natura e al calcolo del canone
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norme sul perimetro del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che non rispettava l'onere di autosufficienza e non censurava correttamente la ratio decidendi
impone l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede la produzione dei documenti richiamati nel ricorso per cassazione
l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo ha efficacia erga omnes e ne elimina gli effetti ex tunc oltre i limiti del giudicato soggettivo
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come base per il regolamento comunale di disciplina del canone
art. 4 delle Preleggi
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'abrogazione implicita del P.G.I., ma la censura non è stata accolta
Massime di principio
- Quando il contribuente chiede il rimborso di somme versate assumendo l'illegittimità del prelievo pubblicitario, il giudice deve verificare innanzitutto quale sia il titolo impositivo effettivamente applicato dall'ente: se il Comune non ha validamente istituito il CIMP con il regolamento richiesto dalla legge, continua ad applicarsi la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- Il piano generale degli impianti ha funzione essenzialmente pianificatoria e non equivale, di per sé, al regolamento normativo necessario per istituire un nuovo tributo o canone pubblicitario; in assenza del regolamento attuativo previsto dall'art. 62 d.lgs. 446/1997, non si perfeziona la sostituzione dell'ICP con il CIMP.
- L'annullamento da parte del giudice amministrativo dell'atto comunale che abbia introdotto la tariffa del nuovo canone pubblicitario comporta effetti erga omnes e, se quell'atto costituiva lo strumento di istituzione del nuovo regime, determina il ripristino della disciplina previgente.
- L'imposta sulla pubblicità e il canone concessorio/locazione per l'uso di aree pubbliche possono essere cumulati quando hanno presupposti e natura diversi; il limite tariffario previsto per il CIMP non si estende automaticamente ai canoni concessori distinti.
- In sede di legittimità, la censura di errata interpretazione di un atto amministrativo è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e se si limita a riproporre una diversa lettura del contenuto dell'atto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il documento o l'atto amministrativo richiamato va trascritto, prodotto e localizzato nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- La giurisdizione sulle controversie relative alla debenza di tributi locali o di canoni aventi natura tributaria si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi; non basta qualificare diversamente il prelievo per sottrarlo al giudice tributario.
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