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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10035/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2007, con la quale l'Amministrazione aveva proceduto a recuperare euro 15.000 indicati in cartella come "rimborso erogato in conto fiscale". La ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto tale rimborso e censurava la cartella per difetto di motivazione. In appello, la CTR aveva ritenuto legittimo l'atto valorizzando però un diverso profilo, ossia l'utilizzo del credito dichiarato in unico 2008/2009 e la conseguente asserita duplicazione del vantaggio fiscale. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, in particolare, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 53 e 54 del d.lgs. 546/1992, per avere il giudice di merito ampliato il thema decidendum oltre i motivi di impugnazione; inoltre denunciava la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, perché la cartella sarebbe stata motivata in modo incongruo e con un titolo giustificativo non coerente con la reale ragione del recupero, poi esplicitata solo nel corso del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il giudice tributario non poteva estendere il proprio esame a una ragione di recupero diversa da quella indicata nell'atto impugnato, poiché nel processo si controverte sull'atto impositivo e sui suoi presupposti, non su un fatto astratto. Ha inoltre ritenuto la cartella illegittima per insufficienza motivazionale, perché l'atto non consentiva di comprendere in modo congruo, sufficiente e intellegibile che l'Amministrazione stesse recuperando un credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione e riferito a una precedente domanda di rimborso; tale motivazione, chiarita solo nel processo, non poteva sanare il vizio originario dell'atto. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice non può pronunciarsi su una causa petendi diversa da quella delimitata dall'atto impugnato e dai motivi di ricorso.

  • artt. 53 e 54 d.lgs. 546/1992

    I motivi di impugnazione delimitano il thema decidendum nel giudizio tributario d'appello e non consentono ampliamenti del perimetro della controversia.

  • art. 7 L. 212/2000

    La cartella e, più in generale, l'atto impositivo devono essere motivati in modo idoneo a consentire al contribuente piena difesa e immediata comprensione della pretesa.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Nel recupero conseguente a controllo automatizzato, la pretesa deve essere ricavabile dall'atto con chiarezza e coerenza rispetto al titolo indicato.

  • art. 3 L. 241/1990

    L'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi si applica anche alla cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l'oggetto del contendere è delimitato dall'atto impugnato e dalla sua motivazione: il giudice non può sostituire alla ragione posta a base della pretesa una diversa causale emersa solo nel processo.
  • La motivazione dell'atto tributario deve essere congrua, sufficiente e intellegibile sin dalla sua emissione; non è consentito sanare il vizio originario integrando ex post in giudizio i presupposti di fatto o le ragioni giuridiche della pretesa.
  • Se l'amministrazione fonda la cartella su un presupposto diverso da quello effettivamente fatto valere in giudizio, si determina un'inammissibile modifica della pretesa impositiva, che richiederebbe un nuovo atto per garantire il diritto di difesa del contribuente.
  • La cartella di pagamento, quando non preceduta da avviso di accertamento, deve esporre gli elementi essenziali della pretesa in modo da consentire al destinatario di comprendere immediatamente l'iter logico-giuridico del recupero e di articolare le difese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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