Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal ritrovamento, da parte di alcuni eredi o aventi causa, di libretti di risparmio postali e bancari, nonché di altri titoli di credito risalenti alla prima metà del Novecento, appartenuti ai propri ascendenti. I soggetti che li hanno rinvenuti hanno chiesto il rimborso delle somme indicate sui titoli, con interessi e rivalutazione monetaria, sostenendo che il credito non fosse prescritto perché il termine avrebbe dovuto decorrere dal momento del materiale ritrovamento del titolo, ai sensi dell'art. 2935 c.c.; hanno inoltre affermato che i titoli dovessero essere pagati al portatore e che dovesse applicarsi la disciplina civilistica e bancaria vigente al momento del rinvenimento. In corso di causa altri soggetti sono intervenuti proponendo domande analoghe. La Corte d'appello ha rigettato le domande ritenendo, tra l'altro, che la parte che eccepisce o contrasta la prescrizione debba provare l'interruzione o una diversa decorrenza per fatto non imputabile, e che ciascun attore dovesse allegare e provare perché non avesse potuto esercitare prima il diritto. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto omessa motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la Corte avesse trattato in modo generico la prescrizione senza esaminare il concreto impedimento all'esercizio del diritto. I ricorrenti incidentali hanno denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la norma non dovrebbe escludere l'ignoranza incolpevole del diritto come ostacolo alla decorrenza della prescrizione e prospettando una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato, l'irrilevanza dell'ignoranza, anche incolpevole, della titolarità del diritto ai fini del decorso della prescrizione; dall'altro, la mancanza di prova di tale ignoranza incolpevole. Poiché entrambi i ricorsi censuravano solo una delle due rationes, trascurando l'altra, le doglianze sono state reputate inidonee a scalfire autonomamente la decisione. Conseguentemente, la Corte ha confermato l'esito sfavorevole per i ricorrenti e li ha condannati alle spese di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; l'ignoranza, anche incolpevole, della titolarità del diritto non è considerata, nella ratio decidendi richiamata, come circostanza idonea a impedirne la decorrenza.
La censura per omessa motivazione è inammissibile se non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti incidentali a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 2935 c.c., in relazione all'asserita irragionevolezza dell'esclusione dell'ignoranza incolpevole.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti incidentali a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 2935 c.c., in relazione al diritto di azione e difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, l'ignoranza della titolarità del diritto, anche se incolpevole, non impedisce di per sé la decorrenza del termine prescrizionale, salvo che il sistema riconosca un diverso impedimento giuridicamente rilevante.
- Chi intende contrastare l'eccezione di prescrizione deve allegare e provare il fatto costitutivo della dedotta decorrenza diversa o dell'impedimento all'esercizio del diritto; non è sufficiente una mera affermazione astratta di ignoranza del credito.
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se investe soltanto una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata e ne lascia intatta un'altra, da sola sufficiente a sorreggere la decisione.
- La deduzione di una questione di legittimità costituzionale non vale a superare l'inammissibilità del motivo se il ricorso non attacca compiutamente tutte le autonome basi argomentative della pronuncia impugnata.
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