Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal procedimento ex art. 143, comma 11, TUEL relativo alla dichiarazione di incandidabilità di alcuni ex amministratori di un comune campano, a seguito della nomina di una কমিশsione straordinaria disposta dopo lo scioglimento dell'ente. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ministeriale; la Corte d'appello aveva invece accolto la richiesta solo nei confronti di tre amministratori, limitandone però gli effetti al primo turno elettorale ancora da svolgersi, e aveva dichiarato inammissibile la domanda verso un quarto ex assessore. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 143, comma 11, TUEL per avere la Corte d'appello escluso la posizione del quarto ex assessore, nonostante il suo nominativo fosse ricavabile dalla relazione prefettizia e dagli atti difensivi; (2) violazione dell'art. 143, comma 11, TUEL per avere la Corte d'appello limitato l'efficacia dell'incandidabilità alle sole elezioni non ancora svolte dopo lo scioglimento, escludendo le tornate elettorali già celebrate nelle more del procedimento e nelle quali alcuni interessati erano stati nuovamente eletti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la proposta ministeriale e la documentazione allegata, letti insieme agli atti difensivi dell'Avvocatura dello Stato, consentivano di ritenere ritualmente proposta la domanda anche nei confronti del quarto ex assessore; ha quindi cassato sul punto la decisione impugnata. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il ricorso introduceva una questione diversa da quella decisa dalla Corte territoriale, cioè gli effetti della sopravvenuta disciplina sulla decadenza dalle cariche in caso di incandidabilità sopravvenuta, profilo non trattato nella sentenza impugnata né adeguatamente dedotto. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000
Gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento, qualora l'incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo
La misura ha natura interdittiva e preventiva; opera dal momento in cui è dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno elettorale successivo per ciascuna delle tornate indicate, nella regione interessata dallo scioglimento.
Il procedimento ex art. 143 TUEL è ricondotto a un giudizio camerale contenzioso e non a un procedimento impugnatorio.
Le regole ordinarie sull'atto introduttivo non si applicano in modo integrale al procedimento speciale ex art. 143, comma 11, TUEL.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto come vizio di legittimità.
d.lgs. n. 235/2012, artt. 10, 11, 12 e 16
La disciplina sulla incandidabilità sopravvenuta e sulla decadenza dalle cariche è richiamata dal ricorrente, ma la Corte rileva che tale tema non costituiva oggetto del giudizio deciso dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL, la proposta ministeriale e la documentazione ad essa allegata hanno funzione di impulso processuale speciale e non devono necessariamente rispettare i requisiti ordinari dell'atto introduttivo civile; la domanda può risultare ritualmente proposta anche mediante rinvio agli atti amministrativi e alla memoria dell'Avvocatura dello Stato.
- Ai fini dell'ammissibilità della domanda di incandidabilità, l'individuazione dell'amministratore responsabile può avvenire anche per relationem tramite la relazione prefettizia e gli atti richiamati, senza che sia necessaria una formale e nominativa enunciazione nella proposta ministeriale.
- L'incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL ha natura interdittiva e preventiva, non sanzionatoria; pertanto produce effetti solo quando sia divenuta definitiva e riguarda le consultazioni elettorali successive, secondo il primo turno elettorale utile per ciascuna delle tornate previste dalla norma.
- Nel giudizio di legittimità, non è consentito introdurre una questione nuova rispetto a quella decisa dal giudice di merito: il motivo è inammissibile se mira a far valere profili non affrontati nella sentenza impugnata o non adeguatamente dedotti nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09932/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →