Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un certificato di deposito al portatore emesso da una banca per l'importo di euro 50.000. La banca ha agito per ottenere l'accertamento della nullità/inesistenza del titolo, deducendo che il documento era privo di sottoscrizione e che, pertanto, non poteva fondare alcuna legittima pretesa di pagamento da parte del portatore. Il portatore si è costituito, ha contestato la domanda attorea e ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della banca al pagamento dell'importo indicato nel titolo, degli interessi pattuiti e ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, prospettando responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'istituto. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità del certificato, ma ha ritenuto sussistente la responsabilità aquiliana della banca per omissione dei controlli sull'emissione e annullamento del titolo, condannandola al risarcimento del danno pari a euro 50.000 oltre interessi. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 329, 333 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la domanda risarcitoria del cliente fosse stata già esaminata e rigettata in primo grado, e che quindi in appello fosse necessaria impugnazione incidentale e non semplice riproposizione; 2) violazione delle norme processuali sul contenuto dell'appello e ultrapetizione, assumendo che la riproposizione riguardasse solo l'art. 2043 c.c. e non anche l'art. 2049 c.c.; 3) violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando l'omessa o erronea valutazione delle prove e sostenendo che eventuali anomalie del rapporto e la normativa antiriciclaggio avrebbero escluso il nesso causale o l'occasionalità necessaria rispetto al fatto del dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: i documenti su cui si fondava la censura non erano stati allegati al ricorso né adeguatamente localizzati nei fascicoli, e la banca non aveva consentito alla Corte di verificare se la domanda risarcitoria fosse stata effettivamente decisa o assorbita in primo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato i fatti storici dedotti e, in applicazione del principio iura novit curia, aveva potuto sussumerli nella responsabilità ex art. 2049 c.c. anche se la parte aveva richiamato l'art. 2043 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, già esaminato dal giudice di merito, senza denunciare un vero vizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla acquiescenza/impugnazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e di specifica localizzazione degli atti su cui si fondava
richiamato dalla ricorrente in relazione all'impugnazione incidentale; la Corte non esamina nel merito la doglianza per difetto di specificità del ricorso
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita formazione del giudicato, ma senza idonea dimostrazione documentale
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e la sede processuale in cui sono reperibili
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede la produzione dei documenti necessari in cassazione, in coordinamento con l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato come ipotesi di produzione di documenti non prodotti nelle fasi di merito, rilevante ai fini dell'ammissibilità
la domanda subordinata non esaminata o assorbita in primo grado può essere semplicemente riproposta in appello
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione perché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti
richiamato dalla ricorrente nella censura processuale sull'appello, senza accoglimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio
norma evocata per la responsabilità aquiliana della banca, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti anche in rapporto ad essa
norma applicata dalla Corte d'appello per affermare la responsabilità del datore per il fatto illecito del dipendente nell'ambito dell'occasionalità necessaria
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata considerata una richiesta di nuova valutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nel caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione il ricorso che si fonda su documenti o atti del giudizio di merito è inammissibile se non indica in modo puntuale dove tali documenti siano reperibili e non ne consente il controllo diretto da parte della Corte.
- La domanda proposta in via subordinata e rimasta assorbita o non esaminata in primo grado può essere riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. senza necessità di appello incidentale.
- Il giudice di merito può attribuire ai fatti allegati la qualificazione giuridica corretta anche se diversa da quella prospettata dalla parte, in applicazione del principio iura novit curia, purché non alteri il petitum o la causa petendi.
- La censura che mira a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio non integra di per sé un motivo di legittimità, se non denuncia un effettivo vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
- Nella responsabilità del datore per il fatto del dipendente è necessario verificare il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni o l'occasione lavorativa e il danno, ma la contestazione di tale nesso deve tradursi in un vizio di diritto o in un vizio motivazionale specificamente articolato.
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