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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma riferita a operazioni di anticipazione contro cessione di crediti concesse a una società, con garanzia fideiussoria prestata da un terzo. I debitori proponevano opposizione e il giudizio di merito si concentrava sulla legittimità degli addebiti contabilizzati: commissioni di massimo scoperto, anatocismo e interessi ultralegali non pattuiti. Il Tribunale aveva accertato l’illegittimità degli addebiti e condannato la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il documento richiamato dalla banca non consentisse di ricondurre con certezza le anticipazioni a un rapporto autonomo, che fosse onere della banca produrre il contratto del conto corrente e gli estratti conto completi, che la richiesta di ricalcolo avesse efficacia interruttiva anche rispetto alle varie voci contestate e che il fideiussore non potesse essere chiamato a rispondere di un credito non risultante. In cassazione la società cessionaria/mandataria ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 633 c.p.c., 115 c.p.c. e 117 TUB: con il primo ha sostenuto l’autonomia tra conto anticipi e conto corrente ordinario, la sufficienza degli estratti conto non contestati e l’erroneità dell’impostazione sull’onere probatorio; con il secondo ha censurato l’utilizzo della CTU contabile, assumendo che essa fosse stata svolta in assenza della documentazione indispensabile e che non potesse supplire alle carenze probatorie della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione dell’autonomia astratta tra conto anticipi e conto corrente ordinario non era decisiva nel caso concreto, avendo la corte territoriale accertato che gli effetti delle anticipazioni erano regolati, per espressa previsione contrattuale, sul conto corrente ordinario. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non erano stati indicati con precisione quali documenti mancassero e perché fossero indispensabili, a fronte del rilievo della sentenza impugnata secondo cui la CTU aveva ricostruito il rapporto dare/avere sulla base di tutti i rapporti intercorsi tra le parti. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare e delimitare il riparto dell’onere della prova nei rapporti bancari e nel giudizio di opposizione; la Corte non entra nel merito della regola astratta, ma dichiara inammissibili le censure perché non decisive o non specifiche.

  • art. 633 c.p.c.

    È evocato in relazione al procedimento monitorio e al successivo giudizio di opposizione; la Corte non ne afferma una regola nuova, ma dichiara inammissibile il motivo per difetto di decisività rispetto all’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato con riferimento all’utilizzo della consulenza tecnica e alla valutazione delle prove; la censura è respinta in rito per difetto di specificità.

  • art. 117 TUB

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimità di eventuali deroghe alla forma scritta per servizi accessori; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a ritenere non rilevante la questione in astratto perché il collegamento tra i rapporti era stato accertato in concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sul raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura è inammissibile quando investe una questione astratta che non è decisiva rispetto all’accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha accertato in concreto il collegamento tra i rapporti negoziali controversi.
  • In tema di rapporti bancari documentati da conto anticipi e conto corrente, la mera affermazione dell’autonomia strutturale dei due rapporti non basta se il giudice di merito accerta che la regolazione economica delle anticipazioni e dei rimborsi è stata contrattualmente ricondotta al conto corrente ordinario.
  • La censura sulla consulenza tecnica contabile è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non indica puntualmente quali documenti sarebbero mancati e per quale ragione essi sarebbero stati indispensabili per la decisione.
  • La CTU contabile non può essere criticata in modo generico: occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con la concreta base documentale utilizzata dal consulente per ricostruire il dare/avere tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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