Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova. Nelle more della fissazione dell'adunanza camerale, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. I controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Viene richiamato come base dell'atto di rinuncia al ricorso per cassazione depositato dalla parte ricorrente.
art. 391 c.p.c.
Viene applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta, anche se la controparte non vi aderisce.
- In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla parte resistente, la parte ricorrente può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia presuppone la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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