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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società operante nel servizio postale era stata condannata in primo grado a rimborsare alla banca negoziatrice la somma corrisposta da quest'ultima al legittimo beneficiario di un assegno postale risultato contraffatto e pagato in precedenza a soggetto non legittimato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo inammissibile o infondata la censura sulla competenza territoriale e rilevando che la società non aveva provato adeguatamente la non imputabilità del pagamento a persona diversa dal beneficiario legittimato né l'esatto adempimento dei propri obblighi. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 c.p.c. per avere la Corte ritenuto incompleta l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo di aver contestato il foro sotto tutti i profili; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/decisone su un punto non devoluto, poiché la Corte d'appello avrebbe accertato la colpa della banca negoziatrice per la contraffazione dell'assegno senza che vi fosse appello sul punto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di concorso di colpa della banca trattaria ex art. 1227, comma 2, c.c. e sulla non imputabilità causale del danno alla banca negoziatrice ex art. 1223 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di incompetenza territoriale di una persona giuridica, l'eccezione è incompleta e quindi come non proposta se non contesta specificamente anche l'assenza, nel luogo del giudice adito, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto della sentenza di primo grado da cui desumere che il tribunale avesse escluso la contraffazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il rigetto dell'appello implicava il rigetto di tutte le eccezioni dedotte, sicché non vi era omessa pronuncia; inoltre il motivo non censurava il merito della statuizione ma solo la pretesa omissione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere completa e specifica; la mancata contestazione di un criterio di collegamento rilevante rende l'eccezione come non proposta.

  • art. 19 c.p.c.

    Per le persone giuridiche, ai fini della competenza territoriale rileva anche l'assenza nel luogo del giudice adito di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto dell'impugnazione implica il rigetto di tutte le eccezioni sollevate; il vizio non sussiste se la censura mira solo a contestare la pretesa omissione e non anche il contenuto decisorio.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La doglianza sulla mancata pronuncia sul concorso colposo del danneggiato o di terzi deve confrontarsi con la reale portata della decisione impugnata e con la base fattuale della censura.

  • art. 1223 c.c.

    La censura relativa alla non imputabilità causale del danno richiede un effettivo confronto con la decisione di merito e con il nesso eziologico ritenuto dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da una persona giuridica deve essere specifica e completa rispetto a tutti i criteri di collegamento rilevanti; se manca la contestazione di uno di essi, l'eccezione è inefficace e la competenza resta radicata nel giudice adito.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve essere sorretto da una esposizione autosufficiente dei fatti e degli atti processuali necessari a comprendere la censura; la mancanza di tali riferimenti comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto dell'appello comporta logicamente il rigetto di tutte le questioni ed eccezioni sollevate dalla parte appellante; in tal caso la censura è priva di base fattuale.
  • La deduzione del concorso di colpa o della non imputabilità causale del danno deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una mera affermazione di omissione di pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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