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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06991/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con riprese a tassazione per maggior reddito d'impresa. La società contribuente lo impugnò davanti alla C.T.P., che accolse parzialmente il ricorso. In appello, la C.T.R. della Lombardia riformò la decisione ritenendo illegittimo l'avviso perché sottoscritto da soggetto non legittimato. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e delle norme del processo tributario, sostenendo che il vizio di sottoscrizione era stato dedotto dalla contribuente solo in appello incidentale e non nel ricorso introduttivo, sicché non poteva essere esaminato; con il secondo dedusse la violazione dell'art. 2697 c.c. e di varie norme della legge sul procedimento amministrativo e del d.P.R. n. 600/1973, contestando che fosse stato posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare la legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'atto. La contribuente resistette con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per la modalità di notificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità della notifica del ricorso, ritenendo eventuali vizi comunque sanati dalla costituzione della controricorrente. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, affermando che la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione del sottoscrittore non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado; pertanto la C.T.R. non avrebbe potuto esaminare tale questione perché proposta solo nelle fasi successive e, comunque, non tempestivamente in primo grado. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla stessa C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata violazione per ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo accolto è stato risolto in base al divieto di introdurre tardivamente la questione di nullità dell'atto impositivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'inammissibilità della questione nuova proposta in appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24, 32, 53, 57, 61

    Usati per affermare che nel processo tributario la censura sulla sottoscrizione dell'avviso deve essere introdotta tempestivamente nel ricorso di primo grado e non può essere proposta per la prima volta nei gradi successivi.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Stabilisce i soggetti legittimati a sottoscrivere l'avviso di accertamento; la sottoscrizione da parte di soggetto diverso comporta nullità dell'atto, ma la relativa eccezione è soggetta a tempestiva deduzione.

  • art. 61, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla Corte come norma che espressamente disciplina la nullità dell'avviso privo di valida sottoscrizione, senza che tale vizio sia rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione delle norme processuali relative alla rilevabilità della questione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso, poi assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'erronea allocazione dell'onere della prova sulla legittimazione del sottoscrittore dell'avviso.

  • artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies l. n. 241/1990

    Citate nel motivo sulla validità/invalidità degli atti amministrativi e sull'onere probatorio relativo alla sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 56 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamate nel secondo motivo per contestare il ragionamento della CTR sulla legittimazione del funzionario e sulla validità dell'accertamento.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato dalla Corte come base per enunciare il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà attenersi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione del sottoscrittore non è rilevabile d'ufficio: deve essere eccepita dalla parte sin dal ricorso introduttivo del primo grado.
  • Se la questione relativa alla sottoscrizione dell'avviso non è proposta tempestivamente in primo grado, essa non può essere introdotta per la prima volta in appello o nelle fasi successive del giudizio.
  • Anche quando il vizio sia dedotto in primo grado, la sua proposizione soltanto con memorie integrative depositate ex art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 non vale a renderlo tempestivo ai fini della sua ammissibilità.
  • La costituzione della parte destinataria dell'atto in cassazione sana eventuali nullità della notificazione del ricorso, impedendo che tale vizio determini l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando un motivo di ricorso risulta fondato su un vizio processuale assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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