Cassazione Civile, Ordinanza n. 23221/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di cartelle di pagamento per IRAP, IVA e altre somme relative agli anni d'imposta 1998 e 1999, emesse a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. I contribuenti avevano presentato istanza di condono ai sensi dell'art. 9 della l. n. 289/2002 e sostenevano che l'Ufficio, non avendo emesso un espresso diniego, avesse ingenerato un legittimo affidamento sull'accoglimento della domanda, con conseguente nullità degli avvisi successivamente notificati e delle cartelle. Con il ricorso per cassazione denunciavano: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di specificità dei motivi d'appello; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancanza di diniego del condono; violazione delle norme sul condono e sullo Statuto del contribuente, assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente il rigetto della domanda di definizione prima di emettere gli atti impositivi e di riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, in tema di condono fiscale, salvo previsione espressa, l'Ufficio non è tenuto a emettere un provvedimento espresso di diniego quando reputi invalida l'istanza, potendo la cartella di pagamento valere come implicito diniego. Inoltre, nel caso concreto, i contribuenti non avevano i presupposti per fruire del condono ex art. 9 l. n. 289/2002, avendo già ricevuto la notifica del verbale di constatazione; una volta notificati gli avvisi di accertamento, avrebbero dovuto impugnarli per far valere le proprie ragioni. La Corte ha escluso anche un errore scusabile o una situazione di obiettiva incertezza idonea a fondare la tutela dell'affidamento, perché la disciplina sul condono era chiara nell'escludere tale fattispecie. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e, richiamato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione sul condono non era applicabile al caso concreto, perché i contribuenti avevano già ricevuto la notifica del verbale di constatazione prima della domanda; dunque mancavano i presupposti per la definizione agevolata.
art. 15 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato dai contribuenti quale base della domanda di definizione bonaria, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto invocato nel caso concreto.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"
La tutela dell'affidamento opera solo se vi sia un'apparente legittimità dell'azione amministrativa, la buona fede del contribuente e specifiche circostanze concrete; non ricorre quando la disciplina applicabile esclude chiaramente il beneficio richiesto.
Richiamato nei motivi, ma ritenuto non violato dalla sentenza di merito.
Richiamato nei motivi per contestare la specificità dell'appello dell'Ufficio, ma non ritenuto violato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare omesso esame di fatto decisivo.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Citato per la trattazione camerale del ricorso.
Citato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
Norma richiamata per la richiesta di sospensione del processo in pendenza di adesione alla rottamazione ter.
art. 3, comma 14, d.l. n. 119/2018
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, la definizione non produce effetti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di condono fiscale, l'Amministrazione non è tenuta a notificare un espresso provvedimento di diniego quando ritenga l'istanza invalida, salvo che la legge preveda diversamente: la cartella di pagamento può integrare un implicito diniego impugnabile.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente presuppone un comportamento amministrativo apparentemente coerente e favorevole, la buona fede del contribuente e circostanze concrete specifiche; non è configurabile quando la disciplina del beneficio è chiara e il contribuente conosce o può conoscere l'inesistenza dei presupposti per accedervi.
- Se, dopo la notifica degli avvisi di accertamento, il contribuente ritiene di avere diritto al condono o di contestare la validità dell'azione impositiva, deve impugnare tempestivamente gli atti per far valere tutte le proprie ragioni; la mancata impugnazione rende l'accertamento definitivo.
- La pendenza di una domanda di definizione agevolata non impedisce di per sé la formazione del titolo impositivo e della riscossione quando mancano i presupposti di legge per il condono o la definizione non si perfezioni per mancato pagamento delle rate.
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