Cassazione Civile, Ordinanza n. 23854/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di IRPEF chiesto da un ex dirigente ENEL sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare sulla parte qualificata come rendimento maturato fino al 31/12/2000. Il contribuente sosteneva che su tali somme dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista per i rendimenti di polizze o fondi aventi natura previdenziale/investimento, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva applicato l’aliquota del 31,13% ritenendole soggette al diverso regime fiscale. Dopo un primo rigetto in CTP e un accoglimento in CTR, la Cassazione era già intervenuta con rinvio nel 2011. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente accolto la domanda di rimborso; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, 384 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR male interpretato il principio di diritto fissato nel giudizio di rinvio, riconoscendo rendimenti tassabili al 12,50% sulla base della sola certificazione ENEL; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al fatto che il rendimento del Fondo PIA non derivava da investimenti sui mercati finanziari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR non si fosse uniformata al principio di diritto già enunciato: ai fini dell’aliquota del 12,50% rilevano solo le somme effettivamente derivanti dall’investimento del capitale accantonato sul mercato, mentre non sono tali le somme calcolate con riserve matematiche o sistemi attuariali. Poiché la prestazione era stata erogata dal Fondo PIA e non risultavano investimenti sul mercato, non era configurabile alcun rendimento tassabile al 12,50%. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda e per i precedenti interventi nomofilattici.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sull’error in procedendo e sul rapporto tra processo tributario e regole processuali civili
richiamato per censurare la mancata osservanza del principio di diritto enunciato in sede di rinvio
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla natura delle somme erogate
richiamato per contestare l’utilizzo probatorio della certificazione ENEL
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
vizio denunciato come error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
citato quale base normativa del regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
citato quale norma coordinata per il regime fiscale invocato dal contribuente
art. 6, legge 26 settembre 1985, n. 482
indicato come fonte della ritenuta del 12,50% sui rendimenti
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati per il regime di tassazione separata delle somme da fine rapporto
artt. 3, 4, 5 e 6 dell'accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986
richiamati per la disciplina del Fondo PIA e per la natura predeterminata della prestazione
citata come legge di conversione del d.l. 669/1996
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra errore censurabile in cassazione.
- In materia di prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendale, la ritenuta del 12,50% si applica solo alla parte qualificabile come rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento del capitale accantonato sul mercato.
- Non costituiscono "rendimento" le somme determinate tramite criteri di capitalizzazione matematica o riserve attuariali, se manca un effettivo investimento sul mercato del capitale.
- Quando la prestazione proviene da un fondo interno privo di effettiva attività di investimento, non è configurabile il presupposto per l’applicazione del regime fiscale agevolato dei rendimenti.
- Se l’accoglimento di un motivo rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, questi restano assorbiti.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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