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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23854/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di IRPEF chiesto da un ex dirigente ENEL sulle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, in particolare sulla parte qualificata come rendimento maturato fino al 31/12/2000. Il contribuente sosteneva che su tali somme dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista per i rendimenti di polizze o fondi aventi natura previdenziale/investimento, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva applicato l’aliquota del 31,13% ritenendole soggette al diverso regime fiscale. Dopo un primo rigetto in CTP e un accoglimento in CTR, la Cassazione era già intervenuta con rinvio nel 2011. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente accolto la domanda di rimborso; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, 384 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR male interpretato il principio di diritto fissato nel giudizio di rinvio, riconoscendo rendimenti tassabili al 12,50% sulla base della sola certificazione ENEL; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al fatto che il rendimento del Fondo PIA non derivava da investimenti sui mercati finanziari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR non si fosse uniformata al principio di diritto già enunciato: ai fini dell’aliquota del 12,50% rilevano solo le somme effettivamente derivanti dall’investimento del capitale accantonato sul mercato, mentre non sono tali le somme calcolate con riserve matematiche o sistemi attuariali. Poiché la prestazione era stata erogata dal Fondo PIA e non risultavano investimenti sul mercato, non era configurabile alcun rendimento tassabile al 12,50%. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda e per i precedenti interventi nomofilattici.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra errore censurabile in cassazione.
  • In materia di prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendale, la ritenuta del 12,50% si applica solo alla parte qualificabile come rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento del capitale accantonato sul mercato.
  • Non costituiscono "rendimento" le somme determinate tramite criteri di capitalizzazione matematica o riserve attuariali, se manca un effettivo investimento sul mercato del capitale.
  • Quando la prestazione proviene da un fondo interno privo di effettiva attività di investimento, non è configurabile il presupposto per l’applicazione del regime fiscale agevolato dei rendimenti.
  • Se l’accoglimento di un motivo rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, questi restano assorbiti.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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