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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17105/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato due iscrizioni ipotecarie per crediti erariali, sanzioni e interessi, insieme alle sottostanti cartelle di pagamento e alle comunicazioni preventive, deducendo principalmente che tali atti non gli sarebbero mai stati notificati. In appello, l'agente della riscossione aveva inizialmente notificato l'impugnazione solo all'Agenzia delle Entrate e non al contribuente; la CTR aveva quindi disposto l'integrazione del contraddittorio e aveva ritenuto provata la notificazione degli atti prodromici alle ipoteche sulla base della documentazione prodotta dall'appellante. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., sostenendo che l'appello notificato a una sola delle parti di un giudizio inscindibile avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; 2) violazione degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provate le notifiche delle cartelle e degli avvisi pur in presenza di produzione documentale limitata; 3) violazione dell'art. 2719 c.c., per avere disconosciuto la conformità all'originale delle fotocopie prodotte; 4) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, per asserita mancata pronuncia su prescrizione, decadenza e sul calcolo illegittimo e anatocistico degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili gli altri tre. Ha ritenuto corretto l'operato della CTR nel disporre l'integrazione del contraddittorio perché, nelle cause inscindibili, la tempestiva notifica dell'impugnazione a uno solo dei litisconsorti consente la valida instaurazione del giudizio di gravame e l'atto tardivo svolge la funzione di notificazione integrativa ex art. 331 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, per carenza di specificità del disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. e perché introducevano questioni nuove o non dedotte in modo coerente rispetto al giudizio di merito. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La disciplina della notificazione dell'impugnazione è stata richiamata dalla parte ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. in un giudizio inscindibile.

  • art. 331 c.p.c.

    Nelle cause inscindibili la tempestiva notifica dell'impugnazione a uno solo dei litisconsorti introduce validamente il gravame; la notificazione successiva svolge funzione di integrazione del contraddittorio e può essere eseguita anche spontaneamente dalla parte.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alle iscrizioni ipotecarie, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    È stato richiamato in relazione agli avvisi prodromici all'esecuzione esattoriale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che non indicava con precisione gli atti e le produzioni documentali rilevanti.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere espresso, formale e specifico; non è sufficiente una contestazione generica della conformità all'originale.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, la mancata riproposizione in appello di un'eccezione già sollevata in primo grado impedisce di configurare una omessa pronuncia sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale formulata dal ricorrente è stata ritenuta non pertinente anche perché riferita a un testo normativo non più vigente nella formulazione richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • Nelle cause inscindibili, se l'impugnazione è notificata tempestivamente ad almeno uno dei litisconsorti necessari, il giudizio di gravame si instaura validamente e la successiva notifica agli altri integra il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., senza determinare inammissibilità dell'appello.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la mera contestazione generica del contenuto della decisione di merito non consente il controllo di legittimità.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere espresso, formale e specifico: contestazioni generiche o apodittiche non sono idonee a far venir meno l'efficacia probatoria della copia.
  • Nel processo tributario, una censura su prescrizione, decadenza o interessi deve essere coerente con le eccezioni effettivamente dedotte nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni fondate su fatti o prospettazioni diverse.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il punto indicato in cassazione non risulta ritualmente riproposto in appello o non era compreso tra le domande ed eccezioni sottoposte al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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