Cassazione Civile, Ordinanza n. 22125/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso per maggiore imposta proporzionale di donazione e per imposte ipotecaria e catastale in relazione all’apporto di beni immobili in un trust. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, che il trust non sarebbe soggetto giuridico e quindi vi sarebbe carenza di legittimazione passiva del trust medesimo. La CTP aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione perché l’atto di appello era stato notificato a mezzo PEC in un momento in cui, secondo il giudice regionale, mancavano i decreti attuativi per il processo tributario telematico. Nel ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: (1) violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 16 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica via PEC, essendo stata ricevuta dal destinatario, aveva comunque raggiunto il suo scopo e non poteva ritenersi inesistente; (2) omessa motivazione sulla nullità dell’atto impositivo perché indirizzato a soggetto privo di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendolo infondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello effettuata prima dell’attivazione del processo tributario telematico in Lombardia e in assenza di specifica disciplina applicabile era priva di effetto. Perciò la CTR aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese sono state compensate per la recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la forma di notificazione utilizzata è priva di effetto nel contesto processuale applicabile.
Nel processo tributario la notificazione degli atti è soggetta a una disciplina speciale, che non consente l’automatica applicazione delle regole del processo civile sulla PEC se non nei limiti espressamente previsti.
La notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo PEC nei casi previsti dalla norma; la disciplina è stata letta in senso non estensibile al processo tributario in assenza di specifiche previsioni.
La disciplina tecnica della notificazione via PEC dettata per il processo civile non è stata ritenuta applicabile al processo tributario se non in presenza di apposita regolamentazione.
Le modifiche introdotte sono state richiamate per ribadire i limiti applicativi della notifica PEC e la specialità del processo tributario.
art. 16-quater d.l. n. 179/2012
Ha introdotto disposizioni tecniche sulla notifica telematica, ma la Corte ha ritenuto che il processo tributario abbia avuto una disciplina applicativa solo successiva e specifica.
d.m. 4 agosto 2015
Le disposizioni tecniche del processo tributario telematico sono state adottate solo con tale decreto, inizialmente in via sperimentale.
d.m. 30 giugno 2016
Ha fissato l’attivazione del processo tributario telematico per la Lombardia a decorrere dal 15 aprile 2017.
d.m. 15 dicembre 2016
È richiamato insieme al d.m. 30 giugno 2016 come fonte dell’attivazione del processo tributario telematico in Lombardia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Serve da parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione non può considerarsi validamente esperita se effettuata prima dell’entrata in vigore della specifica disciplina tecnica applicabile a quel giudizio nel distretto interessato.
- La sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo non opera quando l’atto è stato trasmesso con un mezzo non ancora ammesso o comunque privo di efficacia nel rito applicabile.
- La specialità del processo tributario impedisce l’applicazione automatica e diretta delle regole tecniche del processo civile sulla notificazione telematica, salvo espressa previsione normativa o regolamentare.
- Quando l’impugnazione è proposta con una notificazione inesistente o priva di effetto, il giudice d’appello può dichiararne l’inammissibilità, con consolidamento del giudicato di primo grado.
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