Cassazione Civile, Ordinanza n. 42092/2021 del 31/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Gambia aveva chiesto in sede amministrativa e giudiziale il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Riferiva di essere fuggito dal Paese dopo aver investito e ucciso un ragazzo guidando il proprio taxi, temendo l'arresto e la vendetta dei familiari della vittima. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto le domande ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti per ogni forma di tutela. In cassazione il richiedente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali per non avere la Corte territoriale esaminato i documenti prodotti a prova della sua attività di tassista; 2) e 3) violazione delle norme sulla valutazione della credibilità e sul dovere istruttorio officioso, con riferimento anche alla situazione generale del Paese; 4) omesso esame di fatto decisivo sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), per mancati approfondimenti sul sistema giudiziario in Gambia e sulle garanzie del giusto processo; 5) violazione della disciplina sulla protezione umanitaria, lamentando il mancato apprezzamento della vulnerabilità personale, dell'integrazione lavorativa in Italia e della situazione di diritti umani nel Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, senza una specifica e puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato il giudizio di non credibilità del racconto, evidenziando discrepanze e contraddizioni e richiamando la motivazione del primo giudice; inoltre, una volta esclusa la credibilità della vicenda individuale, non potevano essere riconosciuti né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, che presuppongono una personalizzazione del rischio. Quanto alla protezione sussidiaria ex lett. c), la Corte ha osservato che l'accertamento sulla violenza indiscriminata è di fatto riservato al giudice di merito e che la Corte territoriale aveva escluso, con adeguata motivazione e sulla base di COI indicate in sentenza, l'esistenza di un conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza. In tema di protezione umanitaria, la Corte ha ricordato che, per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018, si applica la disciplina previgente, ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato elementi individualizzanti specifici e decisivi, limitandosi ad affermazioni generiche di vulnerabilità e integrazione lavorativa; la Corte territoriale aveva comunque escluso un significativo radicamento in Italia e aveva operato la comparazione con la situazione del Paese di origine secondo i criteri di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso formalmente qualificato come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è invocabile solo entro limiti rigorosi e non consente di censurare l'apprezzamento di fatto sorretto da motivazione adeguata.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto.
Regola la fissazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato esame della documentazione prodotta.
Invocato dal ricorrente per sostenere il mancato corretto esame delle prove documentali.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 151/2007
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della cassazione.
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i parametri legali della credibilità.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Richiama il dovere di cooperazione istruttoria; la Corte ha escluso un suo mancato esercizio, rilevando che la decisione di merito aveva svolto un'adeguata verifica sulle COI.
Invocato insieme alle norme sul dovere istruttorio officioso, ma non ritenuto fondato nel caso concreto.
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
Per le ipotesi di rischio individualizzato, la Corte ribadisce che l'esclusione della credibilità del racconto fa venir meno i presupposti della protezione.
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
La protezione presuppone un rischio personale di danno grave; la Corte ha ritenuto che, esclusa la credibilità dei fatti narrati, non sussistessero i presupposti della tutela.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
L'accertamento della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Per la protezione umanitaria rileva una valutazione comparativa tra la vulnerabilità personale e la compromissione dei diritti nel Paese di origine, secondo la disciplina previgente per le domande anteriori al 5 ottobre 2018.
La Corte ricorda che la nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria presentate prima della sua entrata in vigore.
Norma di conversione del d.l. n. 113/2018, richiamata per delimitare il regime temporale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per calcolare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente deduce violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Il giudizio di non credibilità della narrazione del richiedente protezione, se sorretto da motivazione adeguata e basato su contraddizioni e incongruenze del racconto, è accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Per le forme di protezione che presuppongono un rischio individualizzato di danno grave o persecuzione, l'esclusione della credibilità del fatto narrato può precludere il riconoscimento della tutela, quando la vicenda personale costituisce il necessario fondamento del rischio dedotto.
- L'accertamento sulla sussistenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o affetta dai vizi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La protezione umanitaria, per le domande anteriori alla riforma del 2018, richiede una comparazione tra la condizione personale del richiedente in Italia e la situazione nel Paese di origine, ma la deduzione di vulnerabilità deve essere sorretta da allegazioni specifiche e individualizzanti, non da formule generiche.
- L'integrazione sociale o lavorativa in Italia, da sola, non basta a fondare la protezione umanitaria se non è accompagnata da un serio profilo di vulnerabilità e da un effettivo confronto con la compromissione dei diritti fondamentali nel Paese di provenienza.
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