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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42092/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino del Gambia aveva chiesto in sede amministrativa e giudiziale il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Riferiva di essere fuggito dal Paese dopo aver investito e ucciso un ragazzo guidando il proprio taxi, temendo l'arresto e la vendetta dei familiari della vittima. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto le domande ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti per ogni forma di tutela. In cassazione il richiedente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali per non avere la Corte territoriale esaminato i documenti prodotti a prova della sua attività di tassista; 2) e 3) violazione delle norme sulla valutazione della credibilità e sul dovere istruttorio officioso, con riferimento anche alla situazione generale del Paese; 4) omesso esame di fatto decisivo sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), per mancati approfondimenti sul sistema giudiziario in Gambia e sulle garanzie del giusto processo; 5) violazione della disciplina sulla protezione umanitaria, lamentando il mancato apprezzamento della vulnerabilità personale, dell'integrazione lavorativa in Italia e della situazione di diritti umani nel Paese di origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, senza una specifica e puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato il giudizio di non credibilità del racconto, evidenziando discrepanze e contraddizioni e richiamando la motivazione del primo giudice; inoltre, una volta esclusa la credibilità della vicenda individuale, non potevano essere riconosciuti né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, che presuppongono una personalizzazione del rischio. Quanto alla protezione sussidiaria ex lett. c), la Corte ha osservato che l'accertamento sulla violenza indiscriminata è di fatto riservato al giudice di merito e che la Corte territoriale aveva escluso, con adeguata motivazione e sulla base di COI indicate in sentenza, l'esistenza di un conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza. In tema di protezione umanitaria, la Corte ha ricordato che, per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018, si applica la disciplina previgente, ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato elementi individualizzanti specifici e decisivi, limitandosi ad affermazioni generiche di vulnerabilità e integrazione lavorativa; la Corte territoriale aveva comunque escluso un significativo radicamento in Italia e aveva operato la comparazione con la situazione del Paese di origine secondo i criteri di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso formalmente qualificato come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è invocabile solo entro limiti rigorosi e non consente di censurare l'apprezzamento di fatto sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la fissazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato esame della documentazione prodotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il mancato corretto esame delle prove documentali.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 151/2007

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della cassazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i parametri legali della credibilità.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Richiama il dovere di cooperazione istruttoria; la Corte ha escluso un suo mancato esercizio, rilevando che la decisione di merito aveva svolto un'adeguata verifica sulle COI.

  • art. 27 d.lgs. n. 25/2008

    Invocato insieme alle norme sul dovere istruttorio officioso, ma non ritenuto fondato nel caso concreto.

  • art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007

    Per le ipotesi di rischio individualizzato, la Corte ribadisce che l'esclusione della credibilità del racconto fa venir meno i presupposti della protezione.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione presuppone un rischio personale di danno grave; la Corte ha ritenuto che, esclusa la credibilità dei fatti narrati, non sussistessero i presupposti della tutela.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    L'accertamento della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Per la protezione umanitaria rileva una valutazione comparativa tra la vulnerabilità personale e la compromissione dei diritti nel Paese di origine, secondo la disciplina previgente per le domande anteriori al 5 ottobre 2018.

  • d.l. n. 113/2018

    La Corte ricorda che la nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria presentate prima della sua entrata in vigore.

  • l. n. 132/2018

    Norma di conversione del d.l. n. 113/2018, richiamata per delimitare il regime temporale applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per calcolare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente deduce violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Il giudizio di non credibilità della narrazione del richiedente protezione, se sorretto da motivazione adeguata e basato su contraddizioni e incongruenze del racconto, è accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Per le forme di protezione che presuppongono un rischio individualizzato di danno grave o persecuzione, l'esclusione della credibilità del fatto narrato può precludere il riconoscimento della tutela, quando la vicenda personale costituisce il necessario fondamento del rischio dedotto.
  • L'accertamento sulla sussistenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o affetta dai vizi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La protezione umanitaria, per le domande anteriori alla riforma del 2018, richiede una comparazione tra la condizione personale del richiedente in Italia e la situazione nel Paese di origine, ma la deduzione di vulnerabilità deve essere sorretta da allegazioni specifiche e individualizzanti, non da formule generiche.
  • L'integrazione sociale o lavorativa in Italia, da sola, non basta a fondare la protezione umanitaria se non è accompagnata da un serio profilo di vulnerabilità e da un effettivo confronto con la compromissione dei diritti fondamentali nel Paese di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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