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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42091/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una società, dopo la stipulazione di un contratto del 20 ottobre 2010 contenente una clausola compromissoria, aveva adito il giudizio arbitrale; gli arbitri avevano dichiarato la propria incompetenza ritenendo nulla la clausola per abuso nei contratti con consumatori. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società e quella incidentale dei controricorrenti, confermando la nullità della clausola compromissoria. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 33 del codice del consumo perché la Corte d'appello non avrebbe valutato la trattativa individuale svolta sulla clausola arbitrale, emergente da scambi di email e dalla modifica del testo contrattuale, nonché l'asserita rinuncia dei controricorrenti all'eccezione di nullità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere gli arbitri posto a base della decisione una questione rilevata d'ufficio senza adeguato contraddittorio, e comunque senza consentire ulteriori prove sulla qualità delle parti e sulla natura imprenditoriale della società.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, escludendo la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale, poiché le parti avevano potuto interloquire sulla qualifica di professionista/consumatore e produrre difese e documenti, e perché il vizio denunciato era stato prospettato in modo astratto senza allegare un concreto pregiudizio difensivo. Ha invece accolto il primo motivo nei limiti indicati, rilevando che la Corte d'appello non aveva compiutamente esaminato, prima di affermare la nullità della clausola compromissoria, la specifica trattativa individuale dedotta dalla società sulla deroga alla competenza del giudice ordinario e all'arbitrato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    comma 2, lett. t) e richiamo alla disciplina del consumatore

    La deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore degli arbitri è ammissibile nei rapporti professionista-consumatore solo se il professionista prova una specifica trattativa sulla clausola; la trattativa è un prius logico rispetto alla verifica della vessatorietà.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    Il foro del consumatore è esclusivo ma derogabile solo in presenza di specifica trattativa tra le parti, la cui prova grava sul professionista.

  • art. 3 d.lgs. 206/2005

    Il consumatore è la persona fisica che conclude il contratto per esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata; la qualifica va verificata in concreto.

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie è richiesta nei contratti per adesione; non opera automaticamente nei contratti frutto di trattativa individuale.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    L'obbligo di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni effettivamente rilevate d'ufficio e non quelle già introdotte dalle parti; comunque occorre allegare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 829, n. 9, c.p.c.

    La violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale è causa di nullità solo se comporta una concreta menomazione del diritto di difesa.

  • art. 829, n. 11, c.p.c.

    Le doglianze che non integrano un vizio rilevante ai fini della nullità del lodo non possono essere utilmente proposte come error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati come violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    La ricorrente aveva chiesto la distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra professionista e consumatore, la validità della clausola compromissoria derogatoria della giurisdizione ordinaria richiede anzitutto la prova di una specifica trattativa individuale sulla clausola, che costituisce un antecedente logico rispetto alla verifica della sua eventuale vessatorietà.
  • L'onere di dimostrare l'effettiva trattativa e la non vessatorietà della clausola di deroga grava sul professionista che intende avvalersene.
  • La qualifica di consumatore va accertata in concreto, verificando se il contratto sia stato concluso per esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale della persona fisica.
  • Nel giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio non è un vizio meramente formale: è rilevante solo se incide concretamente sulla possibilità della parte di difendersi e di contraddire sulle questioni decisive.
  • L'obbligo del giudice o degli arbitri di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio presuppone che si tratti di questioni effettivamente introdotte solo d'ufficio e non già ricomprese nel thema decidendum per iniziativa delle parti.
  • Le clausole vessatorie soggette a specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. concernono i contratti per adesione; ove il contratto sia il risultato di trattative individuali, tale disciplina non si applica automaticamente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneClausole vessatorieArbitratoImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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