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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42111/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di essere stato danneggiato da dichiarazioni rese da un terzo ai Carabinieri nel corso di sommarie informazioni relative a un incendio. Secondo l'attore, tali dichiarazioni sarebbero state calunniose perché lo avrebbero indicato come autore dell'incendio e avrebbero inoltre offeso la memoria del padre defunto, evocandone in modo diffamatorio la precedente condotta omicida. Il Tribunale rigettò la domanda sia con riferimento al preteso reato di calunnia sia con riguardo alla dedotta diffamazione della memoria del defunto, e condannò l'attore anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello confermò integralmente la decisione. In cassazione il ricorrente dedusse, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c., e violazione/falsa applicazione del medesimo art. 96, sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato specificamente il capo di gravame sulla lite temeraria e che tale condanna non aveva comunque fondamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al vizio di omessa pronuncia sulla censura relativa alla condanna per lite temeraria. Ha osservato che la Corte d'appello, pur dichiarando di esaminare congiuntamente i motivi e pur confermando integralmente la sentenza di primo grado, non aveva in alcun modo dato conto dell'esame del motivo di appello diretto a contestare la condanna ex art. 96 c.p.c. Per tale ragione la sentenza è stata cassata in relazione a quel punto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini esclusivamente la questione della condanna per lite temeraria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello deve pronunciarsi sul motivo di gravame specificamente proposto; la mancata risposta su un capo devoluto integra omessa pronuncia.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria deve essere oggetto di specifica considerazione e motivazione quando viene impugnata; la Corte richiama, senza risolverla in questa sede, la questione del relativo fondamento e della prova del danno.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato sia violazione di legge sostanziale/procedurale sia nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello specificamente devoluto determina vizio della sentenza censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • La Corte d'appello non può limitarsi a confermare in modo apodittico la decisione di primo grado quando uno dei capi impugnati riguarda una statuizione autonoma e specificamente contestata, come la condanna per lite temeraria.
  • La questione dell'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. e della prova del danno può restare assorbita se il giudice di merito non si è affatto pronunciato sulla censura proposta.
  • Quando la cassazione rileva l'omissione di pronuncia su un punto specifico della decisione, il rinvio deve essere circoscritto a quel capo, salvo riflessi sulle spese.
  • La statuizione sulle spese e sulla lite temeraria richiede un esame effettivo delle doglianze proposte in impugnazione, non essendo sufficiente una formula di conferma integrale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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