Cassazione Civile, Ordinanza n. 42106/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore, titolare di un credito di rilevante importo in parte assistito da ipoteca giudiziale e azionato anche in via esecutiva su un immobile, contro la debitrice e la figlia che aveva acquistato il bene. Il creditore chiedeva di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti un contratto di vitalizio assistenziale e la cessione dell'immobile stipulati dopo il pignoramento. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato ritenendo integrati eventus damni e scientia damni, valorizzando che l'esistenza di un'ipoteca non escludeva il pregiudizio e che le convenute erano consapevoli del danno potenziale. Con il ricorso per cassazione le convenute deducevano la violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato la notevole sproporzione tra credito e valore del bene e avrebbe applicato in modo erroneo il criterio prognostico sull'eventuale lesione della garanzia patrimoniale; in sostanza, secondo le ricorrenti, il giudice di merito avrebbe esteso eccessivamente la nozione di eventus damni, bloccando qualunque atto di disposizione e sopravvalutando un rischio soltanto teorico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, carente l'autosufficienza del motivo ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché non erano indicate le deduzioni svolte in appello né localizzati gli atti rilevanti; dall'altro, ha ravvisato il contrasto con l'art. 360-bis c.p.c. poiché la sentenza impugnata era conforme a un orientamento consolidato secondo cui l'azione revocatoria tutela l'effettività della garanzia patrimoniale e l'esistenza di ipoteche sul bene trasferito non esclude, di per sé, il pregiudizio per il creditore chirografario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è diretta a tutelare la garanzia patrimoniale del creditore; ai fini dell'eventus damni non è necessario che il bene trasferito resti libero da vincoli o integralmente capiente, essendo sufficiente che l'atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata prospettata come censura contro l'interpretazione dell'art. 2901 c.c., ma non è risultata idonea a superare l'inammissibilità del motivo.
Il ricorso per cassazione deve rispettare l'autosufficienza, indicando specificamente le deduzioni svolte nei gradi di merito e localizzando gli atti e i documenti rilevanti; la loro omissione rende il motivo inammissibile.
È inammissibile il motivo che non si confronti con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offra elementi per mutarlo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni va valutato in termini prognostici e non richiede la dimostrazione di una lesione definitiva e già attuale della garanzia patrimoniale; è sufficiente che l'atto di disposizione renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore.
- La presenza di ipoteche sul bene oggetto di disposizione non esclude automaticamente il pregiudizio revocatorio nei confronti del creditore chirografario, poiché le garanzie reali possono essere alterate, estinte o comunque non assicurare la concreta soddisfazione del credito.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile l'osservanza del principio di autosufficienza: le censure devono indicare con precisione le questioni già dedotte nei gradi di merito e gli atti o documenti su cui si fondano.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto o della giurisprudenza consolidata senza confrontarsi seriamente con il principio di diritto già affermato dalla Corte.
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