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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42103/2021 del 31/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Nel corso di un giudizio pendente davanti al Tribunale di Firenze, una parte aveva proposto istanza di ricusazione del giudice e chiesto la sospensione del processo. Il Tribunale aveva però disposto la prosecuzione del giudizio, negando la sospensione. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. Il resistente ha depositato memoria e il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il provvedimento dovesse essere sindacato con regolamento di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il regolamento necessario di competenza non è esperibile contro il diniego di sospensione del processo. Ha rilevato che l'art. 42 c.p.c. consente un controllo immediato solo sul provvedimento che concede la sospensione, non su quello che la nega; ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato era meramente ordinatorio e non precludeva la decisione sulla ricusazione, che infatti è proseguita e si è conclusa negativamente per la ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento necessario di competenza è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dalla norma, che ha carattere eccezionale; non consente il controllo immediato sul diniego di sospensione del processo.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la decisione del regolamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • artt. 42 e segg. c.p.c.

    Quadro normativo del regolamento di competenza, invocato dal Pubblico Ministero e scrutinato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il regolamento necessario di competenza non è esperibile contro i provvedimenti che negano la sospensione del processo, perché l'art. 42 c.p.c. prevede un controllo immediato soltanto sul provvedimento che concede la sospensione.
  • Un provvedimento meramente ordinatorio che non definisce il giudizio né incide definitivamente sulla decisione di merito non integra l'oggetto proprio di un regolamento di competenza.
  • La tutela della parte che abbia chiesto la sospensione resta assicurata dalla possibilità di impugnare la decisione che definisce il giudizio non sospeso, senza compromettere l'esigenza di ragionevole durata del processo.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, è decisivo verificare la natura del provvedimento impugnato e la sua attitudine a incidere in modo tipico sulla competenza, non la mera utilità pratica della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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