Cassazione Civile, Ordinanza n. 42105/2021 del 31/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un agente della riscossione per far dichiarare inefficaci due compravendite immobiliari con cui un'associazione debitrice aveva trasferito a una società acquirente un fondo e un capannone industriale. L'attrice sosteneva che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale del proprio credito tributario, relativo a cartelle emesse in relazione ad avvisi di accertamento. Il tribunale aveva rigettato sia la domanda principale sia la riconvenzionale per difetto di prova; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello dell'agente della riscossione, dichiarando inefficaci gli atti di disposizione, ritenendo sufficientemente provato il credito anche se solo in parte quantificato e valorizzando, ai fini dell'actio pauliana, la natura anche eventuale del credito, l'eventus damni e il consilium fraudis sulla base della sequenza cronologica degli atti e della sovrapposizione soggettiva tra le due compagini sociali. In cassazione la cooperativa acquirente e la società acquirente incidentale hanno censurato la decisione deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che il credito non fosse stato provato nella sua entità e che il ragionamento presuntivo su eventus damni e consilium fraudis fosse illegittimo e volto a ottenere un nuovo esame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente valutato gli elementi di prova prodotti dall'attore, compresa l'ammissione del debito per una parte rilevante e la prova documentale del credito residuo come litigioso o eventuale, in conformità al principio secondo cui, in tema di revocatoria ordinaria, è sufficiente una nozione lata di credito, comprensiva anche dell'aspettativa o del credito eventuale, senza necessità di una preventiva azione di accertamento. Ha inoltre osservato che la censura sull'uso delle presunzioni mirava in realtà a ottenere un riesame del merito, non consentito in cassazione, poiché la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione della corte d'appello era congrua e immune da vizi rilevanti. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione non può consistere in una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma solo nell'uso di prove non dedotte o nella mancata considerazione di prove legali.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi o viceversa, non quando si contesti il giudizio di merito sulle risultanze istruttorie.
La valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è affidata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
La censura sul riparto dell'onere della prova è infondata quando il giudice abbia deciso sulla base delle prove dedotte e della prova documentale disponibile.
Ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente un credito anche eventuale o litigioso; non occorre la preventiva certezza definitiva del credito.
L'attore aveva assolto all'onere di indicare nell'atto di citazione i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta al riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione in tema di presunzioni resta nei limiti del vizio motivazionale e non consente una nuova valutazione degli indizi.
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
Richiamati ai fini della trattazione in camera di consiglio non partecipata e del procedimento accelerato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di azione revocatoria ordinaria, la qualità di creditore può derivare anche da un credito eventuale o litigioso: non è necessaria una preventiva sentenza di accertamento definitivo del credito, purché il diritto abbia una consistenza tale da rendere attuale la ragione di tutela.
- La prova dell'eventus damni e del consilium fraudis può essere desunta anche per presunzioni, mediante un ragionamento inferenziale fondato su una sequenza di atti, sulla situazione patrimoniale del debitore e su elementi sintomatici di collegamento tra disponente e terzo acquirente.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; essa è ammissibile solo quando si deduca l'utilizzo di prove fuori dai limiti legali o l'attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- In sede di legittimità, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è in linea di principio riservata al giudice di merito; il controllo della Corte riguarda soltanto la coerenza logica e la sufficienza della motivazione, non una nuova ponderazione del materiale probatorio.
- Quando il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito sotto la veste della violazione di legge, il motivo è inammissibile.
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