Cassazione Civile, Ordinanza n. 42108/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Una società concessionaria del servizio idrico integrato era stata condannata in primo grado, in solido con altri soggetti, al risarcimento dei danni subiti da alcuni privati ai loro immobili a causa di perdite d'acqua provenienti da condotte idriche e fognarie comunali. La società aveva quindi chiamato in garanzia il proprio assicuratore della responsabilità civile, il quale aveva eccepito che la polizza non copriva i danni agli immobili di soggetti privati causati dalla rete idrica e fognaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo operante una clausola di esclusione per danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni e contaminazione di acque, terreni o colture. Con il ricorso per cassazione la società assicurata ha dedotto la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva letto isolatamente una sola clausola di esclusione, senza coordinarla con un'altra clausola della polizza che estendeva la copertura ai danni da contaminazione dell'acqua provocati da rottura accidentale di impianti, depuratori, contenitori o condutture anche fognarie; con il secondo motivo ha sostanzialmente contestato che, seguendo l'interpretazione della Corte d'appello, il contratto sarebbe stato inutilmente limitato o privo di significato pratico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice d'appello avesse violato l'art. 1362 c.c. perché aveva interpretato il contratto in modo parcellizzato e non complessivo, valorizzando solo la clausola di esclusione e trascurando la clausola estensiva della copertura, senza mettere le due previsioni in relazione e senza chiarire il loro rapporto reciproco. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve essere complessiva e non atomistica: non è consentito fondare la decisione su una sola clausola trascurando le altre che incidono sul medesimo assetto di interessi.
Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Il ricorrente lo richiama tra i canoni ermeneutici, ma la Corte fonda l'accoglimento essenzialmente sulla violazione dell'interpretazione complessiva ex art. 1362 c.c.
È menzionato solo in via ipotetica, senza che la Corte ne faccia applicazione decisoria.
Richiamato solo con riferimento alla memoria depositata e alla proposta del relatore, senza incidenza sul principio di diritto.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, le clausole di delimitazione del rischio e le clausole di estensione della copertura devono essere lette in modo coordinato, verificando il rapporto tra esse e non isolando una sola previsione.
- La violazione dei canoni ermeneutici si configura quando il giudice di merito fonda l'esito interpretativo su una clausola senza considerare altre disposizioni contrattuali che incidono sul medesimo rischio assicurato.
- In sede di legittimità è censurabile come violazione di legge l'interpretazione contrattuale che risulti parcellizzata e non sistematica, non essendo necessario che il ricorrente chieda una nuova valutazione del merito.
- Quando la polizza prevede simultaneamente una clausola estensiva e una clausola esclusiva potenzialmente riferite allo stesso evento, il giudice deve chiarire il loro coordinamento logico-giuridico prima di negare la garanzia.
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