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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32818/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un sollecito di pagamento relativo a una cartella di pagamento per imposta di registro dell’anno 2008. I giudici di merito avevano rigettato l’opposizione ritenendo regolare la notifica della cartella, eseguita con il rito degli irreperibili, e ritenendo non contestata con querela di falso l’attestazione del messo notificatore. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica fosse nulla perché il luogo di residenza non coincideva con quello in cui era stata tentata, richiamando anche un asserito giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti; con il secondo ha censurato la sentenza per avere applicato l’art. 2953 c.c. ritenendo la cartella soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, mentre a suo dire non sarebbe intervenuta alcuna conversione del termine di prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza investiva in sostanza l’accertamento di fatto sulla regolarità della notifica e la veridicità delle attestazioni del messo notificatore, risultanti da atto pubblico assistito da fede privilegiata fino a querela di falso; inoltre ha rilevato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva assolto gli oneri richiesti per dedurre utilmente un vizio motivazionale, e che il richiamo al giudicato esterno era privo di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la scadenza del termine per impugnare una cartella o un atto della riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo; tuttavia, per l’imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, opera comunque la prescrizione decennale prevista dall’art. 78 d.P.R. 131/1986. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della notificazione eseguita presso un luogo diverso dalla residenza effettiva; la Corte non accoglie la censura perché la contestazione investe un accertamento di fatto coperto da fede privilegiata.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione agli irreperibili; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sul rito notificatorio applicato dall’amministrazione; la Corte ribadisce che le attestazioni del messo notificatore sulle formalità eseguite fanno piena fede fino a querela di falso.

  • art. 2700 c.c.

    Le attestazioni del pubblico ufficiale contenute nell’atto di notifica fanno piena fede sino a querela di falso; la censura che mira a contestarne la verità storica è inammissibile senza querela di falso.

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione non converte automaticamente la prescrizione breve in quella decennale; la conversione opera solo se esiste un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria decennale; per l’imposta di registro, una volta definitivo l’avviso di liquidazione, il credito si prescrive in dieci anni.

  • art. 2948 c.c.

    Escluso, per i crediti erariali oggetto della decisione, il termine quinquennale in quanto i tributi non sono prestazioni periodiche in senso tecnico.

  • art. 78 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni

    Per l’imposta di registro definitivamente accertata, la riscossione del credito è soggetta alla prescrizione decennale.

  • art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il termine triennale di decadenza per l’esercizio del potere impositivo non si applica alla fase di riscossione del credito divenuto definitivo.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine decadenziale ivi previsto non si applica all’imposta di registro, che non rientra tra i tributi richiamati dal d.lgs. 46/1999.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La sua scadenza determina decadenza dall’opposizione alla cartella, ma non produce conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, limita la possibilità di dedurre in cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte qualifica il primo motivo come sostanzialmente diretto a un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è utilmente deducibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correggere la motivazione in diritto pur confermando il dispositivo della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le attestazioni del messo notificatore relative alle formalità della notificazione hanno efficacia di atto pubblico e fanno piena fede fino a querela di falso; non è ammissibile contestarne la verità storica con un semplice motivo di violazione di legge.
  • Quando la censura di legittimità mira, sotto la veste della violazione di legge, a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile perché si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che voglia dedurre un vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il giudicato esterno, per essere utilmente invocato in cassazione, deve essere allegato in modo autosufficiente mediante riproduzione del contenuto della decisione passata in giudicato, non essendo sufficiente un riassunto sommario.
  • La mancata impugnazione di una cartella o di un atto della riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per l’imposta di registro definitivamente accertata, il credito dell’amministrazione finanziaria si prescrive in dieci anni ai sensi dell’art. 78 d.P.R. 131/1986; non si applicano, per la fase di riscossione, i termini decadenziali relativi al potere impositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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