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Sentenza

Sentenza del 23/11/2021 n. 36099 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno 2005: l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi non fatturati per imballaggi in legno e prodotti ortofrutticoli (acquistati ma non contabilizzati tra le rimanenze finali e privi di fattura di vendita), rimanenze finali non contabilizzate per costi anticipati per noleggio di materiali plastici, nonché costi ritenuti indeducibili per difetto di competenza. La contribuente ha impugnato in primo grado e in appello chiedendo l'esclusione di tali recuperi e la conservazione delle agevolazioni fiscali per cooperative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. In sede di merito la CTR aveva confermato i recuperi dell'Ufficio per Euro 211.329,25 (imballaggi), Euro 46.999,00 (due fatture Agrirosa) e Euro 227.000,00 (acconti/costi indeducibili), nonché l'esclusione delle agevolazioni per cooperativa in quanto il maggior reddito accertato non risultava destinato a riserve indivisibili e la contabilità non era corretta. La Cassazione ha ritenuto preliminarmente che la contribuente non si fosse costituita in appello (né avesse depositato appello incidentale) e perciò non sussistesse alcuna omessa pronuncia dell'appello incidentale. I restanti motivi di diritto sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché attengono alla valutazione di merito o erano già preclusi per mancata costituzione in appello. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 5.600,00) e applicazione del previsto ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 904/1977, art. 12

    L'agevolazione per le cooperative richiede non solo i requisiti soggettivi ma anche che, con riferimento al periodo d'imposta considerato, la contabilità e la dichiarazione siano regolari e consentano all'Amministrazione il controllo; un maggior reddito accertato e non confluito in riserve indivisibili esclude il beneficio.

  • L. n. 311/2004, art. 1, comma 460

    Richiama i requisiti per le agevolazioni delle cooperative; applicata insieme alla L. 904/1977 per valutare l'esclusione dell'agevolazione quando il maggior reddito non risulta formalmente destinato a riserve indivisibili.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 10

    Norme sul controllo e accertamento tributario richiamate per sostenere l'esigenza che la contabilità consenta l'attività di verifica dell'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 14

    Rilevanza delle scritture e delle prove contabili ai fini dell'accertamento; utilizzata per valutare la regolarità delle scritture della cooperativa.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 2, lett. a

    I ricavi si considerano percepiti alla data della consegna o della spedizione: in assenza di prova che la consegna sia avvenuta nell'anno, gli importi fatturati come acconti non sono deducibili nell'anno e le relative somme possono essere recuperate a tassazione.

  • Codice Civile, art. 2545-octies

    Norma sulla natura mutualistica delle cooperative: la perdita del regime agevolato può derivare da modifiche oggettive della prevalenza mutualistica; la Corte ha tuttavia ritenuto che, anche alla luce di tale norma, l'amministrazione può escludere l'agevolazione quando l'accertamento dimostra l'assenza di adeguata rendicontazione e destinazione del maggior utile.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Principio del dovere del giudice di esaminare le domande e le eccezioni: la Cassazione ha escluso la nullità per omessa pronuncia perché la parte non risultava costituita e quindi non erano state formulate domande autonomamente apprezzabili in appello.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 e n. 5

    Limiti del sindacato di legittimità: le censure sulla valutazione di fatto sono inammissibili salvo vizi di motivazione; l'omessa motivazione ai sensi del n.5 richiede l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in senso storico-naturalistico, non la mera replica di argomentazioni difensive.

  • Codice di Procedura Civile, art. 372

    Riferimento alla ammissibilità della produzione di documenti pubblici; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione sulla produzione della attestazione della segreteria in quanto documento di cancelleria esistente nel fascicolo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto la condanna alle spese e rilevato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio/ulteriore contributo unificato vista la decorrenza temporale della notifica.

Massime di principio

  • Per godere di agevolazioni fiscali per cooperative è necessario non solo avere i requisiti soggettivi ma anche una contabilità e dichiarazione regolari che consentano l'attività di controllo dell'Amministrazione; un maggior reddito accertato e non formalmente destinato a riserve indivisibili esclude il beneficio.
  • I ricavi si considerano realizzati alla consegna o alla spedizione: senza prova documentale della consegna nello stesso esercizio, gli importi fatturati come acconti possono essere considerati non deducibili e recuperati a tassazione.
  • L'assenza di fatture o di riscontri contabili sufficienti permette all'Ufficio di recuperare a tassazione ricavi non fatturati o costi ritenuti indeducibili. Il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare la correttezza delle operazioni e delle date di consegna/spedizione.
  • Sul piano processuale, se il contribuente non si costituisce in appello (o non deposita appello incidentale), le questioni non sollevate diventano in sostanza precluse e il giudicato interno può impedire nuove censure in Cassazione.
  • Il giudice di legittimità è limitato nel sindacato sulle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito: le censure devono mirare a vizi di diritto o a insufficiente/omessa motivazione su fatti decisivi in senso storico-naturalistico per essere ammissibili.
  • Documentazione comprovante consegne, fatture di cessione e registrazioni delle rimanenze è cruciale per la deducibilità dei costi e per la fruizione di agevolazioni; la mera indicazione contabile senza riscontri non basta.

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