Sentenza del 23/11/2021 n. 85 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Principio del ne bis in idem - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sentenza del giudice amministrativo, che aveva annullato un'ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti, impedisse la prosecuzione del procedimento tributario per l'incasso di imposte e sanzioni relative alla stessa discarica abusiva invocando il principio del ne bis in idem. La questione principale era se la pronuncia amministrativa potesse avere efficacia preclusiva in sede tributaria
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non sussiste violazione del principio del ne bis in idem: la sentenza amministrativa è stata pronunciata tra parti diverse e riguardava un provvedimento differente (ordinanza di rimozione diretta nei confronti del commissario liquidatore), pertanto non produce effetti in sede tributaria sull'avviso di accertamento per imposte e sanzioni relative alla discarica abusiva. È stato inoltre valorizzato che il commissario liquidatore era soggetto terzo, operante con poteri limitati dalla legge, per cui l'annullamento dell'ordinanza non equivale a una pronuncia che escluda la responsabilità tributaria o l'esistenza della fattispecie fiscale contestata
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Usato come principio di riferimento sul divieto di doppia punizione/procedimento; interpretato nel senso che il ne bis in idem richiede identità di soggetto, di fatto e di oggetto giuridico della pretesa per operare
art. 50 Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE)
Riconosce il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto; qui interpretato in modo restrittivo perché applicabile solo se le condizioni di identità del procedimento e delle parti sono soddisfatte
art. 4 protocollo 7 CEDU
Principio del ne bis in idem secondo la Convenzione Europea: la pronuncia amministrativa non estende la sua efficacia a procedimenti diversi quando mancano identità di parti e di oggetto; non ostacola quindi un diverso procedimento fiscale
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem opera solo se vi è identità di parti, di fatto e di oggetto giuridico tra i procedimenti: sentenze tra parti diverse o su provvedimenti diversi non impediscono un nuovo procedimento
- La pronuncia amministrativa che annulla un provvedimento rivolto a un soggetto terzo (es. commissario liquidatore) non ha automaticamente efficacia vincolante in sede tributaria nei confronti del contribuente stesso
- Per far valere il ne bis in idem in sede tributaria occorre dimostrare che la decisione precedente abbia disposto, con efficacia preclusiva e tra le stesse parti, sull'identità del fatto e sulla medesima qualificazione giuridica rilevante anche per l'azione fiscale
- La distinzione tra finalità dei procedimenti (es. tutela amministrativo-ambientale vs imposizione e riscossione tributaria) può giustificare la prosecuzione di un procedimento diverso anche se concernente fatti collegati
- In caso di dubbio, verificare: (1) identità di parti e legittimazione processuale, (2) identità fattuale (stessi elementi probatori e medesimi fatti materiali), (3) identità dell'oggetto giuridico (stessa tutela/pena/pretesa), e (4) effetto di cosa giudicata della decisione precedente
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