Sentenza del 23/11/2021 n. 168 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento per l'esercizio 2011 che imputava a reddito ricavi ritenuti non dichiarati per Euro 678.254,00 in applicazione dell'art. 110, co. 7 TUIR (disciplinare transfer pricing), sostenendo l'esistenza di controllo di fatto della società slovena del gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e constatando l'applicazione di ricarichi inferiori nelle cessioni a società del gruppo rispetto a clienti indipendenti. La società ricorrente contestava l'assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento e l'erronea determinazione dei prezzi/percentuali di ricarico.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste annullò l'avviso di accertamento; l'Ufficio impugnò ma l'appello è stato rigettato. Il Collegio ha confermato che, pur esistendo una posizione contrattuale e un potere di mercato della società slovena, non risultava provato un collegamento tale da soggiogare l'autonomia decisionale della società italiana secondo la logica del comma 7 dell'art. 110 TUIR. È stato inoltre rilevato un errore metodologico dei verificatori che avevano determinato i ricarichi sulla base del costo lordo (non considerando sconti effettivamente riconosciuti), con conseguente sottostima dei margini. Conclusione: rigetto del ricorso dell'Ufficio; spese di lite a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 110 TUIR, comma 7
La norma disciplina l'adeguamento degli elementi reddituali in presenza di rapporti di controllo per evitare alterazioni dei prezzi di trasferimento; il Collegio ha ritenuto che l'applicazione richieda la prova di un collegamento che limiti l'autonomia imprenditoriale oltre la mera forza di mercato.
art. 2359 c.c. (controllo di fatto)
La definizione civilistica di controllo di fatto rileva per individuare collegamenti societari, ma il giudice ha ritenuto che i requisiti di tale norma non fossero sufficientemente integrati da dimostrare un'influenza dominante idonea a giustificare rettifiche ex art. 110 TUIR.
Contratto di collaborazione commerciale tra la Società e il gruppo (09/11/2009)
"per ogni stagione le parti stipuleranno allegati al contratto, dove definiscono in dettaglio i fornitori e tutte le altre condizioni. commerciali. [...] L' si impegna, che informerà la .. delle nuove offerte ricevute direttamente da altri fornitori italiani e, che a parità di condizioni commerciali. darà la preferenza all' .."; "La . stipulerà con i fornitori i singoli contratti di acquisto. I contratti dovranno contenere tutte le condizioni commerciali concordate con l' e non dovranno essere in conflitto con questo contratto di base. [...] La . è obbligata a confermare l'ordine nel tempo più breve possibile e controllare l'esecuzione dello stesso da parte del fornitore [...]"; "I prezzi finali di vendita della . sono formulati nel seguente modo: le negoziazioni con i fornitori procederanno in collaborazione della con la .. salvo diversi accordi".
Il contratto evidenzia obblighi di collaborazione e preferenza, ma il Collegio ha ritenuto che non impedisse alla società italiana di ricercare altri fornitori né imponesse vincoli tali da eliminare la sua autonomia imprenditoriale; pertanto i soli obblighi contrattuali non hanno dimostrato un controllo idoneo a giustificare rettifiche di transfer pricing.
Massime di principio
- Per applicare rettifiche ex art. 110, co. 7 TUIR occorre provare non soltanto relazioni societarie o potere di mercato, ma un effettivo collegamento/influenza sulle decisioni imprenditoriali tali da alterare i prezzi di trasferimento (controllo che leda l'autonomia).
- La presenza di contratti di collaborazione o clausole di preferenza non è automatica prova di controllo: va valutata la concreta capacità dell'ente estero di imporre scelte commerciali (es. restrizioni all'approvvigionamento, impossibilità di sostituire fornitori, clausole di esclusiva o penali).
- La presenza di amministratori comuni o cariche in società collegate non costituisce di per sé prova di collegamento rilevante ai fini del transfer pricing: conta il nesso diretto con le transazioni oggetto di verifica.
- Nelle verifiche sui ricarichi/intermediazione occorre usare la corretta metodologia di calcolo del costo: vanno considerati gli sconti effettivamente fruiti (sconti in fattura, note di credito periodiche) per determinare i margini reali; errori metodologici possono falsare i risultati.
- Il ruolo economico della società va valutato nella sua sostanza (es. mero intermediario senza rischi economici e senza aggiunta di valore può avere margini diversi rispetto a operatori indipendenti che assumono rischi di produzione, magazzino, trasporto).
- Onere probatorio dell'Amministrazione: è sull'Ufficio dimostrare l'esistenza del controllo e l'entità dell'alterazione dei prezzi; la decisione amministrativa deve essere supportata da elementi concreti e da corretta metodologia di calcolo.
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