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Sentenza

Sentenza del 23/11/2021 n. 168 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Avviso di accertamento per l'esercizio 2011 che imputava a reddito ricavi ritenuti non dichiarati per Euro 678.254,00 in applicazione dell'art. 110, co. 7 TUIR (disciplinare transfer pricing), sostenendo l'esistenza di controllo di fatto della società slovena del gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e constatando l'applicazione di ricarichi inferiori nelle cessioni a società del gruppo rispetto a clienti indipendenti. La società ricorrente contestava l'assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento e l'erronea determinazione dei prezzi/percentuali di ricarico.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste annullò l'avviso di accertamento; l'Ufficio impugnò ma l'appello è stato rigettato. Il Collegio ha confermato che, pur esistendo una posizione contrattuale e un potere di mercato della società slovena, non risultava provato un collegamento tale da soggiogare l'autonomia decisionale della società italiana secondo la logica del comma 7 dell'art. 110 TUIR. È stato inoltre rilevato un errore metodologico dei verificatori che avevano determinato i ricarichi sulla base del costo lordo (non considerando sconti effettivamente riconosciuti), con conseguente sottostima dei margini. Conclusione: rigetto del ricorso dell'Ufficio; spese di lite a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • art. 110 TUIR, comma 7

    La norma disciplina l'adeguamento degli elementi reddituali in presenza di rapporti di controllo per evitare alterazioni dei prezzi di trasferimento; il Collegio ha ritenuto che l'applicazione richieda la prova di un collegamento che limiti l'autonomia imprenditoriale oltre la mera forza di mercato.

  • art. 2359 c.c. (controllo di fatto)

    La definizione civilistica di controllo di fatto rileva per individuare collegamenti societari, ma il giudice ha ritenuto che i requisiti di tale norma non fossero sufficientemente integrati da dimostrare un'influenza dominante idonea a giustificare rettifiche ex art. 110 TUIR.

  • Contratto di collaborazione commerciale tra la Società e il gruppo (09/11/2009)

    "per ogni stagione le parti stipuleranno allegati al contratto, dove definiscono in dettaglio i fornitori e tutte le altre condizioni. commerciali. [...] L' si impegna, che informerà la .. delle nuove offerte ricevute direttamente da altri fornitori italiani e, che a parità di condizioni commerciali. darà la preferenza all' .."; "La . stipulerà con i fornitori i singoli contratti di acquisto. I contratti dovranno contenere tutte le condizioni commerciali concordate con l' e non dovranno essere in conflitto con questo contratto di base. [...] La . è obbligata a confermare l'ordine nel tempo più breve possibile e controllare l'esecuzione dello stesso da parte del fornitore [...]"; "I prezzi finali di vendita della . sono formulati nel seguente modo: le negoziazioni con i fornitori procederanno in collaborazione della con la .. salvo diversi accordi".

    Il contratto evidenzia obblighi di collaborazione e preferenza, ma il Collegio ha ritenuto che non impedisse alla società italiana di ricercare altri fornitori né imponesse vincoli tali da eliminare la sua autonomia imprenditoriale; pertanto i soli obblighi contrattuali non hanno dimostrato un controllo idoneo a giustificare rettifiche di transfer pricing.

Massime di principio

  • Per applicare rettifiche ex art. 110, co. 7 TUIR occorre provare non soltanto relazioni societarie o potere di mercato, ma un effettivo collegamento/influenza sulle decisioni imprenditoriali tali da alterare i prezzi di trasferimento (controllo che leda l'autonomia).
  • La presenza di contratti di collaborazione o clausole di preferenza non è automatica prova di controllo: va valutata la concreta capacità dell'ente estero di imporre scelte commerciali (es. restrizioni all'approvvigionamento, impossibilità di sostituire fornitori, clausole di esclusiva o penali).
  • La presenza di amministratori comuni o cariche in società collegate non costituisce di per sé prova di collegamento rilevante ai fini del transfer pricing: conta il nesso diretto con le transazioni oggetto di verifica.
  • Nelle verifiche sui ricarichi/intermediazione occorre usare la corretta metodologia di calcolo del costo: vanno considerati gli sconti effettivamente fruiti (sconti in fattura, note di credito periodiche) per determinare i margini reali; errori metodologici possono falsare i risultati.
  • Il ruolo economico della società va valutato nella sua sostanza (es. mero intermediario senza rischi economici e senza aggiunta di valore può avere margini diversi rispetto a operatori indipendenti che assumono rischi di produzione, magazzino, trasporto).
  • Onere probatorio dell'Amministrazione: è sull'Ufficio dimostrare l'esistenza del controllo e l'entità dell'alterazione dei prezzi; la decisione amministrativa deve essere supportata da elementi concreti e da corretta metodologia di calcolo.

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