Sentenza del 23/11/2021 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
IVA - Diritto alla detrazione - Condizioni - Rispetto del termine biennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA nonostante violazioni formali (omessa redazione delle dichiarazioni periodiche/annuale e/o mancata tenuta del registro IVA acquisti). L'Amministrazione contestava la detrazione per le carenze formali e/o per il mancato rispetto dei termini.
La decisione
La Corte ha affermato che ai fini del diritto alla detrazione rilevano i soli requisiti sostanziali (esistenza dell'operazione imponibile e della relativa imposta assolta), per cui violazioni formali non escludono di per sé la detrazione. Tuttavia il diritto deve essere esercitato entro il termine biennale previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 (ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto). Di conseguenza, se il contribuente esercita la detrazione entro il biennio e può dimostrare i requisiti sostanziali, ottiene il riconoscimento; se la richiesta è tardiva oltre il biennio, la detrazione è preclusa.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
L'art. 19 fissa il termine biennale entro il quale il diritto alla detrazione deve essere esercitato (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto); il rispetto di questo termine è condizione procedurale imprescindibile per ottenere la detrazione, mentre i requisiti sostanziali (esistenza dell'operazione e dell'imposta) determinano il diritto in via sostanziale.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA si valuta sulla base dei requisiti sostanziali: se sussistono, la detrazione è dovuta anche in presenza di carenze formali.
- Le violazioni formali (omessa dichiarazione periodica/annuale, mancata tenuta dei registri) non comportano automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, ma possono rendere più difficoltosa la prova dei requisiti sostanziali.
- Il diritto alla detrazione deve comunque essere esercitato entro il termine biennale previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 633/1972: la domanda tardiva oltre il biennio è irricevibile.
- In pratica, il contribuente che ha subito carenze formali dovrebbe comunque presentare tempestivamente (entro il biennio) gli atti o dichiarazioni integrative e conservare documentazione probatoria delle operazioni per riuscire a far valere il diritto alla detrazione.
- Se la detrazione è contestata, l'Amministrazione può eccepire la mancanza di prova o il decorso del termine; pertanto è prudente regolarizzare la posizione entro i termini e predisporre documentazione che dimostri i requisiti sostanziali.
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