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Sentenza

Sentenza del 23/11/2021 n. 170 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di avviso di intimazione al pagamento emesso da Equitalia relativo ad avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per gli anni d'imposta 2008 e 2009; la ricorrente deduceva la nullità/illegittimità dell'atto presupposto (avviso di accertamento 2008) per inesatta/notifica a persona diversa dal destinatario e pertanto l'obbligo, a carico dell'ufficio postale, di inviare la raccomandata informativa (C.A.N.) ai sensi dell'art. 7 L. 890/1982

La decisione

l'appello è stato rigettato: la CTR ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento 2008 perché il plico era stato consegnato ad una persona (la sig.ra ..) qualificatasi come "impiegata al servizio del destinatario", non contestata dalla ricorrente; ciò indica rapporto diretto e non estraneità che avrebbe imposto la C.A.N.; la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 9878/2020 e sent. n.13086/2021) secondo cui, per le persone giuridiche, destinatario va individuato anche nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o addette alla sede. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (e alla maggiorazione per esito negativo della mediazione).

Norme richiamate

  • art. 7 L. 890/1982

    obbligo di invio della raccomandata informativa (C.A.N.) in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario

    la norma prescrive la C.A.N. quando il piego è consegnato a persona diversa e estranea al destinatario; non opera invece se la consegna avviene a persone autorizzate o addette alla sede della persona giuridica destinataria

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    norme sulla notifica degli atti tributari

    usato dall'Amministrazione per fondare la legittimità della notifica dell'atto tributario secondo le regole previste per le notifiche

  • art. 145 c.p.c.

    disponibilità sulla notifica alle persone giuridiche; individuazione del destinatario anche nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni

    stabilisce che, per le persone giuridiche, destinatario della notifica non è solo il legale rappresentante ma anche le persone incaricate a ricevere le notifiche o addette alla sede, perciò la consegna a tali soggetti rende valida la notificazione

  • art. 149 c.p.c.

    regole generali sulle notificazioni

    richiamata a supporto della regolarità formale della procedura di notifica eseguita

  • art. 14 L. 890/1982

    disciplina della consegna a persona autorizzata/impiegata e della relativa attestazione

    utilizzata per sostenere che la consegna a impiegata/ persona incaricata è conforme alle previsioni legislative

  • Cass. sez. 3, ord. n. 9878/2020 (confermata da sent. n. 13086/2021)

    in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. 890/1982 era prescritta nell'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza addette alla sede

    la giurisprudenza chiarisce che per le persone giuridiche la C.A.N. è necessaria solo se la consegna è a soggetti estranei; la consegna a persone incaricate/impiegate non richiede l'invio della C.A.N. e rende valida la notificazione

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario è valida se il plico viene consegnato a persona espressamente incaricata di ricevere le notificazioni o ad addetti alla sede della persona giuridica destinataria; in tal caso non è obbligatoria la raccomandata informativa (C.A.N.).
  • In caso di contestazione della notifica per consegna a persona diversa, il contribuente deve contestare in modo specifico l'asserita qualifica (incaricata/impiegata): l'assenza di contestazione processuale della dichiarazione di chi ha ricevuto l'atto è di norma valutata come prova favorevole all'Amministrazione.
  • Per le persone giuridiche il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante ma anche negli altri soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c.; la prova della qualifica del ricevente (es. relazione di notificazione) è decisiva.
  • Se si ritiene che la notifica sia nulla per consegna a terzo estraneo, raccogliere subito elementi probatori (registro dei poteri, dichiarazioni, documenti aziendali, testimoni) e far valere nei termini procedurali l'eccezione; la tardiva o generica contestazione rischia l'infondatezza del ricorso.
  • Prima di proporre impugnazione valutare la documentazione di notifica (ATTO, relata, eventuale firma della persona che ha ritirato) e chiedere all'ufficio postale e all'Amministrazione la produzione di eventuali dichiarazioni o documenti che attestino l'incarico a ricevere notifiche.
  • La giurisprudenza di legittimità orienta a favore della validità della notificazione quando l'atto viene consegnato a soggetti in rapporto di servizio con la società destinataria; dunque la linea difensiva deve mirare a dimostrare l'estraneità soggettiva del ricevente per ottenere l'annullamento per mancata C.A.N.

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