Sentenza del 23/11/2021 n. 167 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per imposta di registro: il ricorrente denunciava vizi propri delle cartelle e sollevava questioni meritorie sulla pretesa tributaria. L'Agente della Riscossione si costituiva dichiarando la propria estraneità alla pretesa creditoria e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Corte d'Appello di Trieste; in primo grado il giudice rigettava il ricorso e non ordinava l'integrazione perché riteneva che le parti dovessero chiamare in causa l'ente creditore.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello del contribuente, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado e ha annullato la cartella esattoriale. L'Agente della Riscossione è stato condannato a rimborsare le spese di lite del grado di appello (liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e diritti CPA). Motivazione: l'Agente, nelle liti che non riguardano esclusivamente vizi formali degli atti esecutivi, doveva chiamare in causa l'ente creditore; l'omessa chiamata comporta che l'Agente non abbia contestato le questioni meritorie e ne risponda, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e al principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) applicato anche al processo tributario.
Norme richiamate
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Il concessionario (Agente della Riscossione) ha l'onere di chiamare l'ente creditore quando la controversia investe la pretesa tributaria nel merito; l'omessa chiamata lo espone alle conseguenze della lite.
D.P.R. 43/1988 art. 40
riferimento storico normativo richiamato dalla giurisprudenza
Norma antecedente richiamata a supporto del principio che il concessionario deve coinvolgere l'ente creditore nelle liti di merito.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 16412/2007
Cass. S.U. n. 16412 del 3.7.2007
La Cassazione ha stabilito che se l'azione è proposta contro il concessionario questi deve chiamare l'ente creditore per non rispondere dell'esito della lite; l'avere indicato come resistente il concessionario non rende inammissibile la domanda ma pone l'onere della chiamata in capo al concessionario, senza che il giudice debba integrare d'ufficio il contraddittorio.
Cass. Sez. Trib., sent. n. 22939/2007
Cass. Sez. Trib. sent. n. 22939 del 30.10.2007
Conferma che la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e che la tardività della notifica della cartella non è necessariamente un vizio proprio attribuibile al concessionario; l'onere di chiamare l'ente è del concessionario.
Cass. ord. n. 24466/2018
Ordinanza n. 24466 del 5.10.2018
Conferma che la domanda è ammissibile anche se il contribuente indica il solo agente della riscossione come resistente; l'unica conseguenza possibile è la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che grava sul resistente e non sul giudice; la Corte ha inoltre condannato l'Agente alle spese per avere proposto ricorso infondato.
Codice di procedura civile art. 115
art. 115 codice di procedura civile, primo comma
Principio della non contestazione: fatti e questioni non contestati dalla parte resistente si considerano provati o accettati e tale principio è applicabile anche nel processo tributario.
Massime di principio
- La contestazione di una cartella di pagamento può essere rivolta anche al solo Agente della Riscossione: l'impugnazione resta ammissibile; tuttavia se la materia investe il merito della pretesa tributaria il concessionario deve chiamare l'ente creditore o, in mancanza, subirne le conseguenze.
- Il giudice non è obbligato ad ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio: l'onere della chiamata in causa dell'ente creditore grava sul resistente (Agente della Riscossione).
- Se l'Agente non chiama l'ente e dunque non contesta nel merito, si applica il principio di non contestazione ed il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella.
- Per il contribuente è sicuro impugnare anche contro l'Agente: ciò non rende la domanda inammissibile e può mettere il resistente nell'obbligo di coinvolgere l'ente o di subire la decisione.
- Per l'Agente della Riscossione la best practice è chiamare tempestivamente l'ente creditore ogni volta che la controversia esca dall'ambito dei meri vizi formali, per evitare di essere ritenuto responsabile e di dover sostenere le spese di lite.
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