Cassazione Penale, Sentenza n. 19710/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta il ricorso. Conferma che la condotta contestata (omessa ripetizione della denuncia in costanza di trasferimento) rientra nelle ipotesi previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, c.p., per effetto dell'art. 6 della legge n. 152/1975, e quindi determina l'obbligatorietà della confisca; legittimo il sequestro probatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Tripi impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di un revolver Smith & Wesson e di 50 cartucce cal. 357 magnum, sostenendo che non poteva applicarsi la confisca obbligatoria: il ricorrente contestava che la norma richiamata dal Tribunale avrebbe richiesto un'applicazione analogica in malam partem (richiamo all'art. 324, comma 7, c.p.p.) e che l'art. 6 della legge n. 152/1975 non includerebbe la fattispecie dell'omessa ripetizione della denuncia a seguito di trasferimento tra le condotte soggette a confisca obbligatoria.
Norme richiamate
R.D. 6 maggio 1940 n. 635, art. 58
La norma punisce, tra l'altro, l'omessa ripetizione della denuncia delle armi a seguito di trasferimento; il Tribunale ha ritenuto che tale fattispecie integri una delle ipotesi rilevanti ai fini della confisca obbligatoria richiamata dall'art. 240 c.p. tramite l'art. 6 della legge n. 152/1975.
R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 221
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui alla L. art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.
Il testo normativo prescrive l'obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento; l'omessa ripetizione costituisce la condotta penalmente rilevante contestata al ricorrente.
Legge 14 luglio 1975 n. 152, art. 6
Dispone l'applicabilità dell'art. 240, comma secondo, c.p. a reati concernenti le armi; la Corte interpreta questa disposizione nel senso che ricomprende anche la violazione dell'art. 58 R.D. n. 635/1940, rendendo operativa l'obbligatorietà della confisca per le condotte elencate nell'art. 240 c.p.
Codice penale, art. 240, comma secondo, n. 2
Prevede l'obbligo di confisca per talune condotte illecite relative ad armi (fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione di cose vietate). La Corte ritiene che l'omessa ripetizione della denuncia in costanza di trasferimento rientri nella voce 'detenzione' o in generale nelle ipotesi contemplate dall'art. 240, comma secondo, n. 2, attivando la confisca obbligatoria.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamato dal ricorrente per censurare una presunta applicazione analogica in malam partem; la Corte ritiene infondata la censura, perché l'applicazione dell'art. 240 c.p. è diretta per effetto dell'art. 6 della legge n. 152/1975 e non il frutto di un'analogia penalmente sfavorevole.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa ripetizione della denuncia delle armi a seguito di trasferimento può essere qualificata come illecito di "detenzione" non denunciata e rientrare nelle fattispecie per le quali è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p., quando è richiamata dall'art. 6 della legge n. 152/1975.
- La richiamata applicazione dell'art. 240 c.p. tramite la legge n. 152/1975 non costituisce un'analogia in malam partem se la legge stessa estende esplicitamente l'applicazione della norma sulle confische ai reati concernenti le armi.
- In casi simili il sequestro probatorio volto a preservare la possibilità della confisca obbligatoria è legittimo quando sussista il fumus della contravvenzione e il collegamento normativo alla confisca obbligatoria sia chiaro.
- Per evitare il rischio di sequestro e confisca, chi detiene armi legalmente dovrebbe sempre adempiere immediatamente all'obbligo di ripetere la denuncia alle autorità competenti in caso di trasferimento della residenza o del luogo di detenzione.
- Le censure basate sull'assenza di una previsione di confisca nella norma sanzionatrice possono risultare deboli se esiste una disposizione normativa che collega espressamente quella fattispecie alle norme che prevedono confisca obbligatoria.
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