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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di riforma della Corte d'appello di Catania (concordato in appello ai sensi dell'art.599bis c.p.p.) che ha applicato a ciascuno la pena di 5 anni di reclusione per reati connessi al T.U. stupefacenti (art.74, 73, ecc.). Crucitti deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per errori di trasposizione "copia-incolla" che avrebbero inserito fatti estranei, rendendo illogica la motivazione. Aresco deduce (i) vizio nella formazione dell'accordo e nel consenso del Procuratore Generale in relazione alla misura di sicurezza "libertà vigilata" (art.599bis) e (ii) travisamento della prova/contraddittorietà della motivazione rispetto ai presupposti della misura di sicurezza, con riferimento a circostanze estranee. Sollano deduce omessa motivazione circa eventuali cause di proscioglimento (art.129 c.p.p., principio favor rei) e violazione dell'art.27 Cost.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi di Crucitti e Aresco e dichiarato inammissibile quello di Sollano. Ha confermato la decisione di merito (pena di 5 anni e conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata), condannando Crucitti e Aresco al pagamento delle spese processuali. Per Sollano: inammissibilità, condanna alle spese processuali e condanna a una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha rilevato errori materiali nella redazione (riferimenti a fatti/soggetti estranei) ma li ha ritenuti non idonei a determinare la manifesta illogicità della motivazione, soprattutto in ragione del carattere vincolato del sindacato di legittimità sulle sentenze che recepiscono concordati/patteggiamenti; ha inoltre ritenuto che il consenso del Procuratore Generale fosse acquisito anche rispetto all'opzione subordinata che prevedeva l'applicazione della misura di sicurezza e che la motivazione sulla pericolosità sociale fosse comunque adeguata e logica.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), art.74

    Norma sostanziale contestata per i reati di associazione e traffico di stupefacenti; la Corte conferma la qualificazione giuridica identica a quella del capo di imputazione nell'ambito del concordato.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), art.73

    Ulteriore norma sostanziale richiamata nell'imputazione; la sentenza che recepisce l'accordo non richiede la prova piena ma la corrispondenza al capo di imputazione.

  • Codice penale, art.110

    Richiamato per la partecipazione al reato (concorso), la qualificazione di responsabilità è stata ritenuta corretta e recepita nella pronuncia.

  • Codice penale, art.81, comma finale

    Richiamato per l'aggravazione al concorso di persone; la valutazione è stata mantenuta nel concordato e ritenuta congrua.

  • Codice penale, art.133

    Criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha valutato congruità della pena concordata alla luce di tali criteri (ruolo, capacità a delinquere, intensità del dolo, pericolo di recidiva).

  • Codice penale, art.203

    Definisce i presupposti della pericolosità sociale per le misure di sicurezza; la Corte ha motivato la conferma della libertà vigilata richiamando la pericolosità desunta dalle modalità del fatto e dal ruolo del singolo imputato.

  • Codice procedura penale, art.599bis

    commi 1 e 3bis (ed altri riferimenti a 599 e 599, comma 3bis)

    Regolamenta il concordato in appello; la Corte ha ritenuto ammissibile l'accordo e che il consenso del Procuratore Generale fosse stato espresso anche per l'opzione subordinata, escludendo vizio nella formazione della volontà delle parti.

  • Codice procedura penale, art.606

    comma 1, lett. b), c), d), e)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; le doglianze sono state valutate nei limiti consentiti (es.: error in procedendo esaminabile; mancanza/manifesta illogicità della motivazione come limite del sindacato).

  • Codice procedura penale, art.129

    Cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, nel contesto del concordato, non gravasse sull'appello l'onere di svolgere ulteriori analisi su ipotesi di proscioglimento e che le doglianze su tale punto fossero inammissibili.

  • Codice procedura penale, art.585

    Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; applicata per dichiarare inammissibili motivi aggiunti successivamente a motivo originario inammissibile.

  • Costituzione, art.27

    Richiamato in relazione al principio della determinatezza della pena; la doglianza costituzionale proposta da Sollano è stata ritenuta infondata/inammissibile nel contesto del patteggiamento/concordato.

Massime di principio

  • Errori materiali o riferimenti erronei in una motivazione (es. "copia-incolla" di fatti estranei) non comportano automaticamente l'annullamento quando, nel complesso, la sentenza che recepisce un concordato/patteggiamento soddisfa gli elementi minimi di motivazione richiesti (succinta descrizione del fatto, corretta qualificazione giuridica, esclusione delle ipotesi di proscioglimento, verifica della congruità della pena).
  • Nei concordati/patteggiamenti (art.599bis e art.444 c.p.p.) il sindacato di cassazione è molto limitato: sono ammissibili solo le censure relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero/procuratore generale e a eventuali difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo; questioni rinunciate in sede di accordo sono inammissibili in cassazione.
  • Il consenso del Procuratore Generale a una proposta che contiene opzioni o ipotesi subordinate può essere ritenuto valido se la verbalizzazione mostra che il PM ha espresso il consenso anche rispetto all'opzione accolta; la verbalizzazione dell'udienza è determinante per chiarire l'effettiva portata del consenso.
  • La conferma di una misura di sicurezza (es. libertà vigilata) può essere motivata richiamando la pericolosità sociale desumibile dalle modalità del fatto e dal ruolo dell'imputato nel sodalizio; riferimenti a circostanze estranee possono essere censurati ma non necessariamente invalidano il giudizio se la motivazione centrale è coerente.
  • Le doglianze nuove introdotte dopo che l'impugnazione originaria è stata dichiarata inammissibile non sanano l'inammissibilità e verranno estese la sanzione (art.585, comma 4 c.p.p.), con possibile aggravio di sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
  • Quando si impugna in cassazione una sentenza che recepisce un accordo, la difesa dovrebbe concentrare le censure sulla formazione dell'accordo, sul consenso del PM e sulla corrispondenza formale della pronuncia all'accordo stesso; contestazioni meramente probatorie o sulle motivazioni che siano frutto di rinuncia in sede di accordo avranno scarse possibilità di accoglimento.

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