Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di riforma della Corte d'appello di Catania (concordato in appello ai sensi dell'art.599bis c.p.p.) che ha applicato a ciascuno la pena di 5 anni di reclusione per reati connessi al T.U. stupefacenti (art.74, 73, ecc.). Crucitti deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per errori di trasposizione "copia-incolla" che avrebbero inserito fatti estranei, rendendo illogica la motivazione. Aresco deduce (i) vizio nella formazione dell'accordo e nel consenso del Procuratore Generale in relazione alla misura di sicurezza "libertà vigilata" (art.599bis) e (ii) travisamento della prova/contraddittorietà della motivazione rispetto ai presupposti della misura di sicurezza, con riferimento a circostanze estranee. Sollano deduce omessa motivazione circa eventuali cause di proscioglimento (art.129 c.p.p., principio favor rei) e violazione dell'art.27 Cost.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi di Crucitti e Aresco e dichiarato inammissibile quello di Sollano. Ha confermato la decisione di merito (pena di 5 anni e conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata), condannando Crucitti e Aresco al pagamento delle spese processuali. Per Sollano: inammissibilità, condanna alle spese processuali e condanna a una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha rilevato errori materiali nella redazione (riferimenti a fatti/soggetti estranei) ma li ha ritenuti non idonei a determinare la manifesta illogicità della motivazione, soprattutto in ragione del carattere vincolato del sindacato di legittimità sulle sentenze che recepiscono concordati/patteggiamenti; ha inoltre ritenuto che il consenso del Procuratore Generale fosse acquisito anche rispetto all'opzione subordinata che prevedeva l'applicazione della misura di sicurezza e che la motivazione sulla pericolosità sociale fosse comunque adeguata e logica.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), art.74
Norma sostanziale contestata per i reati di associazione e traffico di stupefacenti; la Corte conferma la qualificazione giuridica identica a quella del capo di imputazione nell'ambito del concordato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), art.73
Ulteriore norma sostanziale richiamata nell'imputazione; la sentenza che recepisce l'accordo non richiede la prova piena ma la corrispondenza al capo di imputazione.
Codice penale, art.110
Richiamato per la partecipazione al reato (concorso), la qualificazione di responsabilità è stata ritenuta corretta e recepita nella pronuncia.
Codice penale, art.81, comma finale
Richiamato per l'aggravazione al concorso di persone; la valutazione è stata mantenuta nel concordato e ritenuta congrua.
Codice penale, art.133
Criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha valutato congruità della pena concordata alla luce di tali criteri (ruolo, capacità a delinquere, intensità del dolo, pericolo di recidiva).
Codice penale, art.203
Definisce i presupposti della pericolosità sociale per le misure di sicurezza; la Corte ha motivato la conferma della libertà vigilata richiamando la pericolosità desunta dalle modalità del fatto e dal ruolo del singolo imputato.
Codice procedura penale, art.599bis
commi 1 e 3bis (ed altri riferimenti a 599 e 599, comma 3bis)
Regolamenta il concordato in appello; la Corte ha ritenuto ammissibile l'accordo e che il consenso del Procuratore Generale fosse stato espresso anche per l'opzione subordinata, escludendo vizio nella formazione della volontà delle parti.
Codice procedura penale, art.606
comma 1, lett. b), c), d), e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; le doglianze sono state valutate nei limiti consentiti (es.: error in procedendo esaminabile; mancanza/manifesta illogicità della motivazione come limite del sindacato).
Codice procedura penale, art.129
Cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che, nel contesto del concordato, non gravasse sull'appello l'onere di svolgere ulteriori analisi su ipotesi di proscioglimento e che le doglianze su tale punto fossero inammissibili.
Codice procedura penale, art.585
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; applicata per dichiarare inammissibili motivi aggiunti successivamente a motivo originario inammissibile.
Costituzione, art.27
Richiamato in relazione al principio della determinatezza della pena; la doglianza costituzionale proposta da Sollano è stata ritenuta infondata/inammissibile nel contesto del patteggiamento/concordato.
Massime di principio
- Errori materiali o riferimenti erronei in una motivazione (es. "copia-incolla" di fatti estranei) non comportano automaticamente l'annullamento quando, nel complesso, la sentenza che recepisce un concordato/patteggiamento soddisfa gli elementi minimi di motivazione richiesti (succinta descrizione del fatto, corretta qualificazione giuridica, esclusione delle ipotesi di proscioglimento, verifica della congruità della pena).
- Nei concordati/patteggiamenti (art.599bis e art.444 c.p.p.) il sindacato di cassazione è molto limitato: sono ammissibili solo le censure relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero/procuratore generale e a eventuali difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo; questioni rinunciate in sede di accordo sono inammissibili in cassazione.
- Il consenso del Procuratore Generale a una proposta che contiene opzioni o ipotesi subordinate può essere ritenuto valido se la verbalizzazione mostra che il PM ha espresso il consenso anche rispetto all'opzione accolta; la verbalizzazione dell'udienza è determinante per chiarire l'effettiva portata del consenso.
- La conferma di una misura di sicurezza (es. libertà vigilata) può essere motivata richiamando la pericolosità sociale desumibile dalle modalità del fatto e dal ruolo dell'imputato nel sodalizio; riferimenti a circostanze estranee possono essere censurati ma non necessariamente invalidano il giudizio se la motivazione centrale è coerente.
- Le doglianze nuove introdotte dopo che l'impugnazione originaria è stata dichiarata inammissibile non sanano l'inammissibilità e verranno estese la sanzione (art.585, comma 4 c.p.p.), con possibile aggravio di sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende).
- Quando si impugna in cassazione una sentenza che recepisce un accordo, la difesa dovrebbe concentrare le censure sulla formazione dell'accordo, sul consenso del PM e sulla corrispondenza formale della pronuncia all'accordo stesso; contestazioni meramente probatorie o sulle motivazioni che siano frutto di rinuncia in sede di accordo avranno scarse possibilità di accoglimento.
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