Cassazione Penale, Sentenza n. 19628/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva annullato l'ordinanza del GIP disponendo la liberazione degli indagati accusati di reati connessi allo stupefacente (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il Procuratore deduceva: 1) errore nell'avere dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché le istanze difensive per l'accesso alle registrazioni non sarebbero state tempestive, puntuali né rivolte all'ufficio competente; 2) travisamento della prova con riferimento alle videoriprese che, a suo avviso, dimostrerebbero cessioni; 3) vizi di motivazione rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per alcuni indagati (in particolare Kerraj Engjellush).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all'erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni per Karteri Ildi, Veshaj Kristo, Hyka Ervis, Tahiri Altin, Hallulli Afrim, Hallulli Azem e Resulaj Hertion, perché le difese non avevano chiesto tempestivamente l'accesso alle registrazioni o avevano indirizzato le istanze all'ufficio sbagliato (GIP anziché Procura). Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di detti indagati e il rinvio al Tribunale del riesame di Venezia per nuovo giudizio. Il ricorso del Procuratore nei confronti di Kerraj Engjellush è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che le censure di merito proposte fossero generiche e attinenti alla rivalutazione probatoria, materia non sindacabile in sede di legittimità. Quindi esito: parziale accoglimento del ricorso del Procuratore (annullamento e rinvio per i sette indagati) e inammissibilità per Kerraj.
Norme richiamate
i reati contestati sono quelli in materia di stupefacenti oggetto della misura cautelare
norma richiamata quale titolo del gravame (ricorso per cassazione) proposto dal Procuratore
disciplina il deposito delle trascrizioni e il regime di accesso alle registrazioni: la richiesta di accesso deve essere formulata tempestivamente perché rilevante nel giudizio di riesame
classifica la nullità come di ordine generale a regime intermedio quando deriva da vizio nel procedimento di acquisizione della prova
consente la richiesta di rinvio dell'udienza di riesame se il difensore non può completare l'esame del materiale per cause oggettive; la difesa deve attivarsi tempestivamente
Sezioni Unite della Cassazione
stabilisce che la nullità per violazione del diritto di difesa per mancato accesso alle registrazioni consegue soltanto al rifiuto o all'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso; l'istanza deve essere presentata al PM e tempestivamente
Corte costituzionale
richiamata dalle Sezioni Unite quale fondamento del principio sulla tutela del diritto di difesa in relazione alle intercettazioni
Massime di principio
- La richiesta di accesso alle registrazioni/intercettazioni deve essere presentata tempestivamente, idealmente contestualmente all'esecuzione della misura o al deposito dell'istanza di riesame; la tardività può precludere la dichiarazione di nullità per violazione del diritto di difesa.
- La domanda di copia/ascolto va rivolta al pubblico ministero (non al GIP) e deve indicare l'urgenza e gli estremi necessari per permettere l'evasione in tempi brevi; l'invio al soggetto errato può essere causa di improcedibilità della doglianza sulla inutilizzabilità.
- La nullità derivante dal mancato accesso alle intercettazioni sussiste solo se si dimostra il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del PM; l'onere probatorio di dimostrare la tempestività dell'iniziativa difensiva ricade sulla difesa.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione di merito sulla consistenza degli indizi ("rivalutazione probatoria"); la Corte verifica esclusivamente la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice di merito.
- Se la difesa necessita di tempo materiale per esaminare il materiale intercettato, deve chiedere espressamente il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 309 c. 9-bis c.p.p.; l'omissione di tale richiesta può compromettere l'efficacia della doglianza.
Testo integrale
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