Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione per cassazione avverso la statuizione di confisca del telefono cellulare contenuta nella sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). Il ricorrente lamentava violazione di legge e carenza di motivazione specifica in ordine ai presupposti per la confisca facoltativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso (richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite che ammette il sindacato di cassazione sulle misure di sicurezza/patrimoniali anche nel patteggiamento), ha constatato la assoluta carenza di argomentazione della sentenza impugnata in ordine alla confisca del cellulare e ha annullato la sentenza limitatamente a tale statuizione, rinviando al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza (riconoscimento del reato di cessione di cocaina ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R.309/90 e applicazione della pena concordata ex art.444 c.p.p.) è stato confermato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma sul patteggiamento: utilizzata per definire che la pena era stata concordata e applicata su richiesta delle parti; la Corte precisa però che anche con l'applicazione della pena su richiesta il giudice resta vincolato all'obbligo di motivare le misure ablative facoltative
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
riferimento al reato contestato (cessione di sostanza stupefacente, nel caso specifico 0,5 g di cocaina); la condanna per tale fattispecie è stata confermata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
richiamato nel contesto della giurisprudenza relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena con riferimento alle misure di sicurezza/patrimoniali; la Corte individua che le Sezioni Unite hanno chiarito l'ammissibilità del ricorso in tali ipotesi
legge n. 103/2017, art.1, comma 50
norma che ha introdotto modifiche in materia di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena; citata per il quadro normativo che ha generato il dubbio giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite
Sezioni Unite, sent. n. 21368/2019 (dep. 17/07/2020)
principio affermato: il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando si impugna una sentenza di patteggiamento con riferimento alle misure di sicurezza o patrimoniali
Sez. 4, sent. n. 41560/2010 (Rv. 248454-01)
giurisprudenza consolidata richiamata che stabilisce l'obbligo, anche in caso di confisca facoltativa, di motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa
Massime di principio
- La confisca facoltativa disposta dal giudice, anche in una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), richiede una motivazione specifica che dimostri come la disponibilità del bene possa incentivare la reiterazione del reato; in mancanza la misura è annullabile
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esclude il sindacato di legittimità della Cassazione sulle misure di sicurezza o patrimoniali: è ammesso il ricorso per cassazione per contestare la motivazione o la legittimità di tali misure
- Se la motivazione rispetto a una misura ablativa è carente, la Cassazione può annullare limitatamente a quella statuizione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, mantenendo in vita il resto della decisione se correttamente motivato
- In casi simili la difesa può ottenere l'annullamento parziale della sentenza mirando specificamente alla mancata o insufficiente motivazione della confisca; d'altra parte il pubblico ministero può richiedere l'annullamento limitato se ritiene viziata la decisione su tali misure
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