Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per omicidio colposo relativa a un incidente stradale del 17/07/2015. Le censure principali erano: insufficienza della prova a carico (sostenendo che il veicolo ANAS fosse fermo senza insegne luminose e che la visuale fosse ottima su un rettilineo), uso illegittimo delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia stradale, mancata considerazione delle deposizioni difensive e delle fotografie, richiesta di integrazione probatoria mediante audizione di testimoni già sentiti durante le indagini, e contestazione della legittimità della sospensione della patente come materiale di competenza esclusiva del Prefetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in buona parte ripetitive e di merito, e che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente la valutazione della dinamica del sinistro (tratteggio rettilineo del mezzo dell'imputato, tracce di frenata coerenti, impatto sullo spigolo posteriore sinistro del veicolo ANAS). Ha affermato la piena utilizzabilità, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni spontanee verbalizzate e sottoscritte, ha escluso l'obbligo di disporre rinnovazione istruttoria in appello in assenza di specifiche ragioni e ha ritenuto infondato il motivo relativo alla sospensione della patente (sul quale il difensore ha comunque rinunciato). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al contenuto e alla forma del ricorso per cassazione; citata a supporto della sintesi delle doglianze presentate dal ricorrente.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente con riguardo alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte afferma che, nel rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee verbalizzate e sottoscritte sono pienamente utilizzabili.
art. 222 Codice della Strada
La sospensione della patente prevista dall'art. 222 consegue ex lege in caso di condanna per il reato in esame; la contestazione del ricorrente sul punto è stata ritenuta infondata e peraltro rinunciata.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'applicabilità della sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023 (Rv. 285110 - 01)
Precedente citato per confermare il principio che le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti e verbalizzate sono utilizzabili nel giudizio abbreviato purché sottoscritte, consentendo al giudice la verifica del contenuto e la prevenzione di abusi.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono ammissibili se verbalizzate e sottoscritte; la loro utilizzabilità non è di per sé vietata dalla procedura abbreviata.
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della dinamica di un sinistro (tracce di frenata, posizione dei veicoli, punto di impatto); contestazioni sulla valutazione probatoria che sono essenzialmente di merito risultano inammissibili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede di appello può essere respinta se la difesa non dimostra la necessità decisiva della nuova prova o non indica specifiche violazioni del diritto alla prova: non esiste obbligo automatico di ripetere prove già acquisite nelle indagini preliminari.
- La sospensione della patente prevista dal codice della strada può derivare automaticamente dalla condanna penale prevista dalla norma (applicazione ex lege); contestarla richiede argomentazioni precise e, se il difensore rinuncia in udienza, il motivo viene dichiarato inammissibile.
- Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento di spese e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19625/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19628/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19631/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →