Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Marco La Camera. Il ricorso deduceva travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della gravità indiziaria e dell'adeguatezza della misura: in particolare si contestava che il Tribunale avesse sottovalutato il collegamento tra l'abitazione dell'indagato e l'attività di spaccio (prove testimoniali secondo cui i proventi venivano quotidianamente riversati nell'abitazione; rinvenimento di cocaina e strumenti per il confezionamento; ritrovamento di sostanze dopanti), e avesse fondato la scelta degli arresti domiciliari su argomentazioni contraddittorie rispetto agli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame. Ha rilevato che il Tribunale, pur evidenziando profili critici della personalità dell'indagato e il pericolo di recidiva, aveva motivato la scelta degli arresti domiciliari con argomenti incoerenti (assenza di prove di spaccio in abitazione, mancanza di precedenti per evasione), omettendo di considerare elementi probatori decisivi (dichiarazioni sull'afflusso quotidiano dei proventi presso l'abitazione, rinvenimento di cocaina, strumenti per il confezionamento, e sostanze dopanti in quantità e natura tali da suggerire destinazione alla cessione). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame circa proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen. (comma 1 e 3)
Stabilisce che la misura cautelare deve essere valutata in rapporto alle esigenze cautelari; la custodia in carcere può essere disposta solo quando altre misure risultino inadeguate. La Corte sottolinea che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari deve basarsi su una prognosi concreta e su elementi specifici relativi alla personalità e al comportamento dell'indagato.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica il pericolo di reiterazione come fattore di esigenze cautelari. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente tale pericolo sulla base di una fondata prognosi di reiterazione.
art. 284 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede prescrizioni che possono accompagnare la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale aveva ritenuto tali prescrizioni idonee a prevenire il pericolo di recidiva nel caso concreto.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione, tra cui il travisamento del fatto e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per questi vizi, che la Corte ha ritenuto fondati.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Regole relative all'autosufficienza del ricorso e all'onere di indicazione degli atti richiamati nel motivo. La Corte ha ritenuto che il ricorso soddisfacesse tali oneri, avendo fornito riproduzioni integrali o trascrizioni essenziali degli atti evocati.
art. 629, 611, 648, 99, 81, 56 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990 (indicati nell'imputazione)
Norme penali relative ai reati contestati (tra cui delitti connessi a rapina, minaccia, ricettazione e, soprattutto, delitti connessi al traffico di stupefacenti). Sono richiamate per definire la gravità degli addebiti da cui deriva la valutazione delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- La scelta tra custodia in carcere e misure alternative (es. arresti domiciliari) richiede motivazioni specifiche e non può fondarsi su mere supposizioni: l'inadeguatezza degli arresti domiciliari deve essere fondata su una prognosi probabile della mancata osservanza delle prescrizioni, basata su elementi concreti della personalità e del comportamento dell'indagato.
- In casi di reati di spaccio, il rinvenimento in abitazione di stupefacenti, strumenti per il confezionamento o prove che collegano i proventi dell'attività illecita all'abitazione (anche tramite dichiarazioni testimoniali) costituisce elemento significativo che può giustificare misure cautelari più gravose.
- Il giudice deve esplicitare e confrontare gli elementi che giustificano sia il pericolo di reiterazione sia la proporzionalità della misura scelta; omissioni o valutazioni contraddittorie su elementi probatori decisivi espongono il provvedimento a censura per manifesta illogicità.
- Per impugnare motivazioni in cassazione è necessario che il ricorso sia autosufficiente: vanno indicati o trascritti gli atti e i passi essenziali richiamati nel motivo in modo da permettere alla Corte di esaminare il vizio senza dover rileggere integralmente il fascicolo.
- La presenza di precedenti o di comportamenti giuridicamente rilevanti non è di per sé sufficiente: occorre che tali elementi siano collegati in modo argomentato alla prognosi di pericolosità e all'inadeguatezza delle misure alternative.
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