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Legge

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

Normativa italiana075U0152Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduceva misure straordinarie di ordine pubblico: fermo di polizia, perquisizioni preventive in situazioni di urgenza, divieto di caschi e di oggetti pericolosi nelle manifestazioni, nuove regole sui reati fascisti e sull’imputabilità di chi finanzia tali associazioni, oltre a norme su ricettazione e sospensione della prescrizione. Molte disposizioni sono oggi abrogate o superate e quelle processuali si applicavano solo fino al nuovo codice di procedura penale.

Disposizioni per l'ordine pubblico, il fermo, le perquisizioni e misure contro il neofascismo e la detenzione di armi

Disposizioni per l’ordine pubblico e il contrasto a condotte violente e neofasciste

La legge introduceva un pacchetto organico di misure emergenziali in materia di sicurezza pubblica, procedura penale e repressione di fenomeni riconducibili al neofascismo, oltre a interventi su armi, esplosivi e ricettazione. Gran parte del testo è oggi abrogato o superato.

Fermo di polizia e convalida

Veniva disciplinato il fermo fuori flagranza in presenza di fondato sospetto di fuga e di sufficienti indizi relativi a delitti puniti con pena massima non inferiore a sei anni, nonché ai delitti concernenti armi da guerra o tipo guerra, fucili a canna mozza, munizioni ed esplosivi. Il fermato poteva essere trattenuto solo per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e poi tradotto immediatamente in carcere.

La polizia giudiziaria doveva dare immediata notizia del fermo all’autorità giudiziaria competente e comunicarne entro 48 ore i motivi e i risultati delle sommarie indagini. Il procuratore della Repubblica o il pretore dovevano interrogare subito il fermato e convalidare il fermo con decreto motivato entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione. La disciplina si applicava anche ai delitti previsti dalla legge n. 645 del 1952 sui reati fascisti. Era inoltre richiamata l’applicazione dell’art. 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Urgenza del processo e decorrenza dei termini

Se la durata massima della custodia preventiva stava per maturare, o era già maturata nei termini richiamati dalla legge sulla sospensione feriale, il giudice poteva dichiarare l’urgenza del processo con ordinanza motivata e non impugnabile. In tal caso i termini processuali decorrevano anche durante il periodo feriale dalla notificazione dell’ordinanza. La stessa decorrenza immediata operava se imputato e difensore rinunciavano alla sospensione dell’attività processuale.

Perquisizioni immediate in occasione di manifestazioni e servizi di polizia

In casi eccezionali di necessità e urgenza, senza possibilità di intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica potevano identificare e perquisire immediatamente sul posto persone presenti a manifestazioni o in operazioni di polizia, quando il loro atteggiamento o la loro presenza facessero emergere un pericolo attuale per la sicurezza o l’incolumità pubblica o individuale.

La perquisizione era limitata all’accertamento del possesso di armi, esplosivi, strumenti di effrazione o oggetti atti ad offendere, e poteva estendersi anche al mezzo di trasporto usato per raggiungere il luogo. Doveva essere redatto verbale su apposito modulo, trasmesso entro 48 ore al procuratore della Repubblica e, nel primo caso, consegnato all’interessato.

Divieto di caschi e sanzioni

Era vietato usare caschi protettivi o altri mezzi idonei a rendere difficile il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto valeva in ogni caso durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle sportive che richiedessero tale uso.

La violazione era punita con arresto e ammenda, con aggravamento quando il fatto era commesso in occasione di manifestazioni. Per la contravvenzione era previsto l’arresto facoltativo in flagranza.

Uso illegittimo di oggetti pericolosi nelle manifestazioni

Chi, nel corso di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, lanciava o utilizzava illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per emettere fumo o gas visibile o nebulizzare gas urticanti, ovvero bastoni, mazze o altri oggetti contundenti o atti a offendere, era punito con la reclusione da uno a quattro anni se il fatto creava un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Se il fatto creava un concreto pericolo per l’integrità delle cose, la pena era la reclusione da sei mesi a due anni.

Confisca e destinazione di armi, munizioni ed esplosivi

La disciplina della confisca veniva estesa a tutti i reati concernenti armi, altri oggetti atti ad offendere, munizioni ed esplosivi. Le armi da guerra confiscate dovevano essere versate alla direzione di artiglieria competente per rottamazione e successiva alienazione, salvo utilizzo da parte delle Forze armate. Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati dovevano essere destinati alla distruzione, mentre munizioni ed esplosivi potevano essere impiegati dalle Forze armate, alienati o distrutti secondo le regole richiamate. Le stesse regole si applicavano anche alle armi e sostanze esplodenti confiscate in seguito a divieto di detenzione.

Repressione della riorganizzazione del partito fascista

La legge riscriveva la nozione di riorganizzazione del disciolto partito fascista: ricorreva quando un’associazione, movimento o gruppo di almeno cinque persone persegue finalità antidemocratiche proprie del fascismo, usando o minacciando violenza come metodo di lotta politica, mirando a sopprimere libertà costituzionali, denigrando democrazia e Resistenza, svolgendo propaganda razzista o esaltando esponenti, principi, fatti e metodi fascisti, ovvero compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Promozione, partecipazione, scioglimento e confisca dei beni, propaganda e manifestazioni usuali del fascismo o del nazismo venivano puniti con pene detentive e pecuniarie, con aggravamenti per organizzazioni armate o paramilitari, uso della violenza e per il mezzo della stampa. Era prevista anche la privazione di alcuni diritti ex art. 28 c.p. per chi fosse condannato per propaganda fascista. La legge prevedeva inoltre l’obbligo del mandato di cattura per alcuni reati e il rito direttissimo per altri.

Finanziamento dei gruppi fascisti e sospensione della prescrizione

Le pene erano aumentate anche per chi avesse finanziato associazioni, movimenti, gruppi o stampa puniti dalla legge sui reati fascisti. La prescrizione dei reati previsti dalla legge n. 497 del 1974 e dall’art. 14 della presente legge restava sospesa durante la latitanza, durante il tempo necessario per le notifiche a imputati irreperibili o non correttamente domiciliati, e per tutto il periodo dei rinvii chiesti dall’imputato o dal difensore.

Riti processuali speciali per determinati reati

Per alcuni reati in materia di armi e ordine pubblico era previsto il giudizio direttissimo, anche in deroga alle regole ordinarie sulla connessione, che operava solo se indispensabile per l’accertamento dei reati o della responsabilità. Erano previste anche regole speciali per i procedimenti contro appartenenti alle forze di polizia o militari per fatti di servizio relativi all’uso di armi o di mezzi di coazione fisica, con immediata informazione al procuratore generale, trattazione separata dei procedimenti e specifiche garanzie difensive, inclusa la possibilità di difesa a carico del Ministero dell’interno in caso di libero professionista di fiducia.

Notificazioni urgenti e attività istruttoria

Veniva introdotta la notificazione urgente a mezzo telefono o telegrafo per soggetti diversi dall’imputato, con annotazione dei dati essenziali della chiamata e conferma via telegramma; la comunicazione telefonica aveva valore di notificazione. Inoltre, dopo il deposito degli atti di istruzione in cancelleria, il pubblico ministero disponeva di 30 giorni per presentare le requisitorie, prorogabili una sola volta per giustificato motivo.

Durata temporale della disciplina

Le disposizioni processuali della legge si applicavano solo sino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Diverse norme risultano oggi espressamente abrogate o confermate come abrogate da interventi successivi, e parte del contenuto è stata sostituita o assorbita da legislazione successiva.

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