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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15075/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero di somme dovute in relazione a tre avvisi di accertamento ICI. Il contribuente aveva impugnato l'ingiunzione sostenendo, da un lato, la carenza di motivazione dell'atto perché non adeguatamente fondato sui presupposti impositivi e, dall'altro, la contestazione della notifica degli avvisi presupposti, deducendo l'inutilizzabilità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento depositate dal concessionario a prova della notifica dopo il disconoscimento della conformità all'originale. In cassazione ha articolato due motivi, entrambi formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c.: il primo per omesso esame della questione relativa alla prova della notifica degli avvisi presupposti; il secondo per omesso esame della dedotta inedificabilità dei terreni, circostanza che avrebbe inciso sulla legittimità della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha riqualificato la censura come vizio processuale per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., rientrante nell'art. 360, n. 4 c.p.c., osservando che la CTR non aveva affatto esaminato la contestazione sulla conformità all'originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento. Quanto al secondo, ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare anche la specifica deduzione di merito circa l'inedificabilità dei terreni. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo formalmente dedotto ai sensi del n. 5 può essere riqualificato quando, in realtà, denuncia un vizio processuale o l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una questione devoluta al giudice integra nullità della sentenza ed è sussumibile nel vizio denunciabile ai sensi del n. 4.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente formulate; l'omissione di tale pronuncia determina nullità della sentenza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L'erronea qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non preclude la sua riqualificazione da parte della Corte, quando dal contenuto dell'atto sia chiaramente individuabile il vizio effettivamente dedotto.
  • L'omessa pronuncia su una questione autonomamente introdotta e ritualmente devoluta al giudice di merito integra un vizio di nullità della sentenza, non un semplice vizio motivazionale.
  • La differenza tra omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo sta nel fatto che la prima riguarda una domanda o eccezione, mentre il secondo concerne una circostanza fattuale che, se valutata, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • In materia di impugnazione di atti di riscossione, il giudice di merito deve esaminare sia le contestazioni sulla prova della notifica degli atti presupposti sia le specifiche deduzioni di merito sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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